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Sez. 2, Sentenza n. 14039 del 26/05/2025 (Rv. 674974-01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA | Condominio negli edifici - Amministratore in prorogatio - Domanda di revoca giudiziale - Carenza di interesse - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2025-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674974-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA

In tema di condominio negli edifici, è inammissibile, per carenza di interesse, la domanda dell'assemblea o di ciascun condomino, ex art. 1129 comma 11, c.c., diretta ad ottenere la revoca dell'amministratore cessato dall'incarico per la decorrenza di due anni dalla nomina, essendo questi tenuto, ai sensi dell'ottavo comma dello stesso articolo, soltanto a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto a ulteriori compensi.

Cod. Civ. art. 1129 com. 11, Cod. Civ. art. 1129 com. 8, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)