Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 45 del 1975
Massime (2)
Massima n. 7681
- Lavoro
- Contratti collettivi
- Dipendenti da aziende di autolinee in concessione
- D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271 (nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 33 del contratto collettivo nazionale del 20 gennaio 1959)
- Questione sul contrasto tra tali norme delegate e norme imperative della legge delegante
- Competenza del giudice ordinario
- Inammissibilità.
Leggi la massima
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271 (nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 33 del c.c.n.l. 20 gennaio 1959 per i dipendenti da aziende di autolinee in concessione), giacché l'eventuale contrasto di norme delegate attributive di efficacia generale a clausole della contrattazione collettiva ex legge 1959, n. 741, con norme imperative di legge ed, a maggior ragione, con precetti costituzionali non dà luogo ad una questione di competenza della Corte costituzionale, ma ad un problema di mera interpretazione rimesso, secondo i principi, al giudice ordinario.
Norme impugnate
- d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271
Parametri
Massima n. 7682
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Cod. civ., art. 2120, terzo comma
- Indennità di anzianità
- Possibile diversificazione della misura dell'indennità secondo la categoria di appartenenza del lavoratore
- Non viola gli artt. 3 e 36 della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, del codice civile, sollevata, con ordinanza 2 maggio 1972 dal Tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1974.
Norme impugnate
- art. 2120, comma 3, c.c.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, del codice civile - in correlazione al d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 33, sezione operai, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende di autolinee in concessione stipulato il 20 gennaio 1959 - , promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1972 dal tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Lagna Pantaleo e Cavalera Vita, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.
Visti l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Lagna Pantaleo;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Nel corso di un procedimento civile vertente tra Pantaleo Lagna e Vita Cavalera il tribunale di Lecce, con ordinanza 2 maggio 1972, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, del codice civile e del d.P.R. 1960, n. 1271, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art.33, sezione operai, del c.c.n.1.20 gennaio 1959 per i dipendenti da aziende di autolinee in concessione, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Nel giudizio innanzi a questa Corte, si è costituito il Lagna, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità delle norme impugnate.
È intervenuto, altresì, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha dedotto, invece, l'infondatezza della sollevata questione.
:
punto 1
Con l'ordinanza di rimessione è posta in dubbio la legittimità costituzionale dell'art. 2120, comma terzo, del codice civile "in quanto consente un trattamento differenziato secondo la categoria di appartenenza del lavoratore" e, correlativamente, del d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 33 del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende di autolinee in concessione 20 gennaio 1959, che, appunto, prevede il computo dell'indennità di anzianità in base al diverso parametro di un mese di retribuzione per gli impiegati e di alcuni giorni soltanto per gli operai.
Sarebbe violato, secondo il giudice a quo, il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), in quanto la diversificazione di trattamento tra operai ed impiegati, già realizzata dalla diversità delle rispettive retribuzioni, verrebbe agganciata anche ad un diverso parametro temporale di computo dell'indennità di fine rapporto: e ciò senza alcuna plausibile giustificazione.
Si prospetterebbe, inoltre, contrasto con l'art. 36 della Costituzione, sembrando "non proporzionata al lavoro svolto dall'operaio una indennità calcolata con riferimento ad alcuni giorni di retribuzione per ogni anno di servizio, una volta che per gli impiegati lo stesso legislatore ha ritenuto necessario un mese di retribuzione per ogni anno di servizio".
punto 2
La questione, relativamente alla dedotta illegittimità del d.P.R. 1960 citato, va dichiarata inammissibile: in quanto, come è già stato affermato (cfr. sentenze nn. 106 e 107 del 1962, n. 129 del 1963 e n. 120 del 1974) l'eventuale contrasto di norme delegate attributive di efficacia generale a clausole della contrattazione collettiva ex lege 1959, n. 741, con norme imperative di legge "e, a maggior ragione, con precetti costituzionali" non dà luogo ad una questione di competenza della Corte costituzionale, ma ad un problema di mera interpretazione rimesso secondo i principi al giudice ordinario".
punto 3
Manifestamente infondata è, invece, la questione di legittimità dell'art. 2120, terzo comma, cod. civ. poiché identica questione - in riferimento ai medesimi parametri costituzionali - è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1974 e non vengono ora addotti argomenti nuovi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271 (nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 33 del c.c.n.l. 20 gennaio 1959 per i dipendenti da aziende di autolinee in concessione), sollevata dal tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata;
b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, del codice civile, sollevata, con l'ordinanza di cui sopra, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1974.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze