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Sez. 5 - , Sentenza n. 28356 del 05/11/2019 (Rv. 655727 - 02)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Società consolidante e consolidata estinta - Litisconsorzio necessario ex art. 40-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Eccezione in sede di legittimità - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655727-02

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

In tema di processo tributario, tra società consolidata e consolidante sussiste, ex art. 40-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, un'ipotesi di litisconsorzio necessario sicché, in caso di estinzione della consolidata, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della stessa; in difetto, la parte che formuli per la prima volta in sede di legittimità la relativa eccezione - rilevabile anche d'ufficio - ha l'onere di indicare le persone che dovrebbero partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza, nonché di indicare gli atti del processo di merito da cui si evincono i presupposti di fatto che giustificano l'eccezione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40 bis, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)