Sez. 4, Sentenza n. 13081 del 10/02/2009 Cc. (dep. 25/03/2009) Rv. 243872 - 01
IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE | Destinatari - Parte privata - Necessità - Difensore - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE
La notifica, a cura del cancelliere, dell'atto di impugnazione alla parte non impugnante va eseguita solo nei confronti della parte medesima e non anche del difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)