Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 335 del 1997
Massime (1)
Massima n. 23540
- Processo penale
- Dibattimento
- Giudice che abbia pronunciato sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di un coimputato
- Incompatibilità a partecipare al giudizio degli altri coimputati degli stessi reati
- Omessa previsione
- Violazione dei principi d'eguaglianza, di imparzialità, di presunzione di non colpevolezza e delle norme sulla delegazione legislativa
- Sentenza n. 371 del 1996
- Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Leggi la massima
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' (Tribunale di Lagonegro) degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma, 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di un imputato, a celebrare il dibattimento nei confronti di altro imputato di reato strettamente connesso, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte con sentenza n. 371/1996 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata. red.: A. Agrò
Norme impugnate
- art. 34, comma 2, c.p.p.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 luglio 1996 dal tribunale di Lagonegro, iscritta al n. 1137 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;
punto 1
Ritenuto che il tribunale di Lagonegro con ordinanza del 17 luglio 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di un imputato, a celebrare il dibattimento nei confronti di altro imputato di reato strettamente connesso;
che, in particolare, il giudice remittente riferisce di aver applicato la pena su richiesta a persona alla quale era stata contestata "l'emissione di fattura per operazione inesistente" e che si trova ora a celebrare il dibattimento nei confronti della persona a cui è stata contestata l'annotazione della medesima fattura;
che, ad avviso del giudice a quo, nell'applicare la pena su richiesta egli ha valutato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. insussistenti le condizioni per il proscioglimento nel merito del patteggiante ed avrebbe in tal modo espresso un giudizio contenutistico e di valore sul medesimo fatto che, sotto un profilo diverso, viene contestato all'altro imputato non patteggiante, il cui diritto di difesa risulterebbe nella specie "compromesso e menomato";
punto 2
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte con sentenza n. 371 del 1996 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata";
che l'intervenuta innovazione rende necessario disporre la restituzione degli atti al giudice remitttente per un nuovo esame della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Lagonegro. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze