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Sez. 3, Sentenza n. 23202 del 13/11/2015 (Rv. 637752 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA | Danno cagionato al minore sottoposto alla vigilanza dell'insegnante - Presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza - Prova liberatoria - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637752-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, non è sufficiente, per superare la presunzione di responsabilità a loro carico ex art. 2048 c.c., la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell'azione dannosa ove sia mancata l'adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte territoriale - in relazione al danno determinato dalla caduta a terra di uno studente di una scuola media inferiore, in conseguenza della contesa di una sedia con un compagno - avesse omesso di verificare l'approntamento, in via preventiva, di cautele idonee a scongiurare situazioni di pericolo in un caso nel quale gli alunni erano stati affidati al personale ausiliario nello svolgimento di attività extracurricolare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)