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Sez. L, Sentenza n. 2554 del 29/03/1990 (Rv. 466251 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DEDUZIONE DELL'INSUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE - ONERE PROBATORIO DI QUEST'ULTIMO - OGGETTO - ENTITÀ - ACCERTAMENTO DELLA INSUFFICIENZA - COMPITO DEL GIUDICE - AMMISSIONE D'UFFICIO DEI MEZZI DI PROVA - LEGITTIMITÀ - LIMITI - DETERMINAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI DEL DIPENDENTE - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1990-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466251-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DEDUZIONE DELL'INSUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE - ONERE PROBATORIO DI QUEST'ULTIMO - OGGETTO - ENTITÀ - ACCERTAMENTO DELLA INSUFFICIENZA - COMPITO DEL GIUDICE - AMMISSIONE D'UFFICIO DEI MEZZI DI PROVA - LEGITTIMITÀ - LIMITI - DETERMINAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI DEL DIPENDENTE - DIVIETO.*

Il lavoratore che deduce l'insufficienza della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro deve provarne l'entità, mentre è compito del giudice stabilirne l'eventuale insufficienza, accertando la conformità di essa ai criteri indicati dall'art. 36 cost., se del caso previa discrezionale ammissione d'ufficio dei mezzi di prova circa gli elementi - in particolare, quantità e qualità di lavoro svolto - utili ai fini della valutazione predetta, che siano stati almeno allegati dal lavoratore, senza peraltro procedere a Determinazione equitativa delle prestazioni del dipendente, posto che il ricorso al criterio previsto dall'art. 432 cod. proc. civ. è consentito, quando, certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta, e non già quando si tratti di stabilire la misura del diritto medesimo in rapporto ad un fatto costitutivo. (V 5276/87, mass n 453855; (V 429/84, mass n 432647).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)