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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18119 del 24/06/2021 (Rv. 661767 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE | Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Parte comunque vittoriosa - Appello incidentale - Necessità - Mera riproposizione dell'eccezione - Riqualificazione - Ammissibilità – Fondamento.
Stato
decisa il 2021-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661767-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE

Nel processo tributario d'appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell'appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l'appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 156, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)