Sez. L, Sentenza n. 9000 del 25/08/1995 (Rv. 493724 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Azione di regresso dell'I.N.A.I.L. per le prestazioni erogate - Prova del credito dell'Ente previdenziale - Attestazione del direttore di sede dell'istituto - Idoneità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
L'attestazione del direttore di sede dell'I.N.A.I.L., in quanto atto amministrativo assistito da una presunzione di legittimità, costituisce, in difetto di contestazioni specifiche, idonea prova del credito quando l'istituto agisce in regresso, per le prestazioni assicurative erogate, contro il datore di lavoro, di cui sia riconosciuta la responsabilità penale relativamente all'occorso infortunio sul lavoro.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)