Sez. 3, Sentenza n. 8621 del 23/08/1990 (Rv. 469019 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - DISDETTA - REVOCABILITÀ TACITA - COSIDDETTO NOLEGGIO DI BENE MOBILE - APPLICABILITÀ.*
LOCAZIONE - IN GENERE - DISDETTA - REVOCABILITÀ TACITA - COSIDDETTO NOLEGGIO DI BENE MOBILE - APPLICABILITÀ.*
Anche nell'ipotesi di cosiddetto noleggio di bene mobile (nella specie, macchina fotocopiatrice), trovano applicazione le regole della locazione, circa la revocabilità, pure tacitamente, della precedente disdetta alla scadenza, con la conseguenziale rinnovazione del rapporto e dei diritti ed obblighi ad esso inerenti. A tale principio non si sottrae la disdetta del locatario, ove risulti superata da comportamenti successivi di inequivoco segno contrario (mantenimento, per lungo periodo, della detenzione del bene, associata ad una utilizzazione dello stesso non diversa da quella goduta in forza dell'originario contratto).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)