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Sez. 4, Sentenza n. 3603 del 11/02/1982 Ud. (dep. 03/04/1982) Rv. 153057 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - NULLITÀ INSANABILI IN GENERE - IRREGOLARE NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - NULLITÀ ASSOLUTA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO - OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA CONTUMACIALE UNITAMENTE ALLA SENTENZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153057-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - NULLITÀ INSANABILI IN GENERE - IRREGOLARE NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - NULLITÀ ASSOLUTA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO - OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA CONTUMACIALE UNITAMENTE ALLA SENTENZA - IRRILEVANZA.*

La illegittima dichiarazione di contumacia dell'imputato, derivante dalla irregolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio, costituisce una nullità assoluta poiché attiene allo intervento dell'imputato in giudizio ed è, quindi, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche se la relativa ordinanza non sia stata impugnata unitamente alla sentenza ai sensi degli artt. 200 e 438 cod. proc. pen.. (Cass. Sez. III, 15 ottobre 1960 ric. Frario).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)