Sez. 6 - 2, Sentenza n. 5916 del 24/03/2015 (Rv. 634902 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Danno non patrimoniale - Pluralità di soggetti lesi non considerati quale unitario soggetto - Liquidazione - A favore di ciascuno dei danneggiati - Necessità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
L'art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo qualifica chiaramente come personale il pregiudizio non patrimoniale che consegue alla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, sicché in caso di pluralità di persone lese, che non siano considerate come un autonomo ed unitario soggetto, il risarcimento del danno deve avvenire in favore di ciascuno dei danneggiati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)