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Sez. 5, Sentenza n. 289 del 25/09/1985 Ud. (dep. 15/01/1986) Rv. 171569 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA SUSSISTENZA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171569-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA SUSSISTENZA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La sentenza dichiarativa della esecutività del decreto penale di condanna per mancata comparizione dell'opponente che non motiva sull'applicazione dell'art. 152 cod. pen., esclude implicitamente la ricorrenza di cause di non punibilità. Essa, pertanto, può essere sindacata in Sede di legittimità per difetto di motivazione unicamente se esistano Atti o elementi dalla cui valutazione possa scaturire una causa di non punibilità. (V mass n 164636; (V mass n 161336).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)