Sez. 3, Sentenza n. 1473 del 12/02/1998 (Rv. 512545 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | A carico dell'attore - In caso di azione rivolta all'adempimento di un contratto - Contenuto - Fatti riconducibili a clausole speciali del contratto - Inclusione - Fattispecie in tema di contratto di assicurazione per danni e di prova del mancato ricorso degli estremi di un fatto di esclusione di operatività della polizza previsto in una clausola speciale del contratto.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Allorquando venga domandato l'adempimento di un contratto, non è dato distinguere - quanto alla distribuzione, fra le parti, dell'onere della prova - fra clausole generali e speciali del contratto stesso, dal momento che tutte ed inscindibilmente attengono alla delimitazione dell'oggetto di esso, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovarsi degli effetti relativi e conseguenti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ. Ciò premesso, non può, in relazione ad un contratto di assicurazione, qualificarsi come eccezione in senso proprio l'allegazione del convenuto per la quale la polizza non produca, nel caso in specie, i suoi effetti per l'essere il danno riconducibile ad una clausola contrattuale di esclusione della garanzia assicurativa, dal momento che tale difesa si sostanzia in un'eccezione in senso improprio, la quale - come tale - non può ritenersi compresa nel capoverso dell'art. 2697 cod. civ., dal momento che si risolve nella contestazione della mancanza della prova, incombente sull'attore, del fatto costitutivo della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)