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Sez. 3, Sentenza n. 11744 del 20/11/1998 (Rv. 520893 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - SCUOLA GUIDA - ISTRUTTORI | Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli - Assicurazione obbligatoria - Terzo trasportato - Nozione - Istruttore del conducente munito di foglio rosa - Esclusione (art. 4 legge 990/69).
Stato
decisa il 1998-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520893-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - SCUOLA GUIDA - ISTRUTTORI

Tra i soggetti la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969, rientra anche l'istruttore del conducente munito del cosiddetto "foglio rosa", giacché l'istruttore ha il potere ed il dovere di assistere l'allievo - conducente non solo con consigli e direttive verbali, ma anche con interventi diretti sui comandi di guida (volante, freno a mano), partecipando al complesso di attività che concorrono a far si che il veicolo si muova seguendo un determinato percorso, con l'osservanza delle norme di comune prudenza e delle regole di comportamento previste dal Codice della strada. Nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli l'istruttore di guida non può, quindi, considerarsi terzo trasportato.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)