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Sez. 5 - , Ordinanza n. 29257 del 20/10/2023 (Rv. 669252 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITA' - IN GENERE IVA versata in eccedenza | Diritto al rimborso - Insorgenza - Cessazione dell'attività economica - Nozione.
Stato
decisa il 2023-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669252-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DI ATTIVITA' - IN GENERE IVA versata in eccedenza

In tema di IVA, il diritto al rimborso dell'imposta per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva della medesima, da individuarsi con la messa in liquidazione della società e non con lo scioglimento o la cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2484, Cod. Civ. art. 2487, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)