Sez. 6, Sentenza n. 1811 del 14/10/1969 Ud. (dep. 27/11/1969) Rv. 113252 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - PROCESSO VERBALE - GIUDIZIO PRETORILE - OMESSA INDICAZIONE NEL VERBALE DI DIBATTIMENTO DEL NOME DEL RAPPRESENTANTE DEL PM -NULLITA INSANABILE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - PROCESSO VERBALE - GIUDIZIO PRETORILE - OMESSA INDICAZIONE NEL VERBALE DI DIBATTIMENTO DEL NOME DEL RAPPRESENTANTE DEL PM -NULLITA INSANABILE.*
Nei giudizi dibattimentali svolti davanti ai pretori, l'omissione del nome del rappresentante del PM rende impossibile verificare se l'ufficio fu assunto da persona abilitata dall'art 72 dell'ordinamento giudiziario ad esercitare le relative funzioni, onde essa importa la nullita insanabile del giudizio ai sensi dell'art 185 n 2 cod proc pen. (contra 111914, 111033, anno 1969, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)