Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 14 del 1968
Massime (1)
Massima n. 2755
- Lavoro
- Riposo settimanale
- R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2682, disp. annesse art. 16
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Vedi sentenza n. 150/1967.
Norme impugnate
- r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328
- art. 16 r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682
Parametri
- art. 36, comma 3, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 delle disposizioni generali annesse al R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, nel testo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2682 (riposo settimanale del lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti le ferrovie concesse, tramvie, ecc.), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1967 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Pusceddu Guglielmo e l'Azienda Trasporti Municipali di Milano, iscritta al n. 186 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.258 del 14 ottobre 1967.
Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza del pretore di Milano è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 delle disposizioni generali annesse al R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, nel testo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2682, sotto il profilo che prescrivendo che fra i riposi continuati in residenza ve ne debbano essere 52 all'anno della durata di 24 ore, la norma violerebbe il principio dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione, sul diritto irrinunciabile del lavoratore al riposo settimanale;
punto 2
Considerato che con sentenza n. 150 del 12 dicembre 1967 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suindicato art. 16, il quale, pertanto, ha cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 del 23 dicembre 1967;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 delle disposizioni generali annesse al R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, nel testo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2682, promossa con ordinanza 12 giugno 1967 del pretore di Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968. ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI.
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