Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20396 del 01/08/2018 (Rv. 650347 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Provvedimento positivo o negativo emesso all’esito del procedimento - Natura - Carattere decisorio ma non definitivo - Conseguenze - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il provvedimento emesso a conclusione del giudizio di liberazione degli immobili dalle ipoteche, allorquando vi sia contrasto fra le parti, tanto se di accoglimento, quanto se di rigetto dell'istanza di liberazione, pur essendo decisorio, in quanto derivante da un procedimento contenzioso a carattere sommario su diritti, non può considerarsi definitivo, e, quindi, equiparabile a una sentenza in senso sostanziale, essendo possibile rivalutare, in sede di cognizione piena, mediante domanda di accertamento, positivo o negativo, le condizioni della cancellazione, con la conseguenza che è inammissibile nei suoi confronti la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 2889, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 792, Cod. Proc. Civ. art. 794
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)