Sez. 1, Sentenza n. 13903 del 18/06/2014 (Rv. 631396 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - IN GENERE | Sequestro conservativo di quote di s.r.l. - Attuazione - Pignoramento presso terzi - Esclusione - Pignoramento ex art. 2471 cod. civ. - Iscrizione nel registro delle imprese - Sufficienza.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - IN GENERE
Il sequestro conservativo, a norma dell'art. 678 cod. proc. civ., a sua volta richiamato dall'art. 669 duodecies, cod. proc. civ., si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento dei beni che ne sono oggetto. Ne consegue che, nel caso di quote di società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2471, primo comma, cod. civ., nel testo modificato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il sequestro si esegue non già nelle forme del pignoramento presso terzi, ma a mezzo dell'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese, senza che sia assolutamente necessaria la notifica al debitore o alla società, quando quest'ultima sia stata parte del procedimento cautelare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 duodecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 678, Cod. Civ. art. 2471 com. 1, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)