Sez. 2, Ordinanza n. 10690 del 22/04/2026 (Rv. 678551-01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE | Parti comuni dell’edificio - Titolo negoziale costitutivo di un diritto reale di cd. uso esclusivo - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. DIRITTI REALI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - In genere.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE
Sulle parti comuni dell'edificio condominiale non è ammissibile la costituzione, mediante titolo negoziale, di un diritto esclusivo d'uso, in quanto esso determina lo svuotamento del diritto di proprietà e si infrange contro il principio del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi; pertanto, la previsione di tale diritto, al momento della costituzione del condominio, impone di verificare, di volta in volta, se le parti abbiano inteso limitarsi all'attribuzione dell'uso esclusivo, riservando la proprietà all'alienante, oppure ricondurre il diritto concesso, sussistendone i presupposti di legge, in quello reale d'uso di cui all'art. 1021 c.c. o, ancora, abbiano inteso concedere un uso esclusivo e perpetuo di natura obbligatoria.
Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1021
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)