Sez. 5, Sentenza n. 11750 del 12/05/2008 (Rv. 603214 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Prelevamenti e versamenti operati sui conti correnti bancari - Imputazione ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 a ricavi conseguiti nell'attività di impresa - Estensione al lavoro autonomo - Ammissibilità - Prova contraria - Onere del contribuente.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è applicabile anche al reddito da lavoro autonomo, e non solo al reddito di impresa, la presunzione, di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)