Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 8 luglio 1965, cause riunite C-19/63 e C-65/63
Epigrafe
Nelle cause riunite 19 e 65-63 promosse da
SATYA PRAKASH,
dottore in scienze naturali, master of science, residente in Cardana di Besozzo,
con l'avvocato domiciliatario Ernest Arendt, del Foro di Lussemburgo, 6, rue Willy Goergen,
ricorrente,
contro
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
rappresentata dal suo consulente giuridico, dr. Jan Gijssels, in qualità d'agente,
e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il dr. H. Manzanarès, segretario del Servizio giuridico degli Esecutivi europei, 2, place de Metz,
convenuta,
cause aventi ad oggetto,
la riforma del rifiuto di rimborsare le spese di trasloco e di versare l'indennità di prima sistemazione (causa 19-63);
la riforma o, in subordine, l'annullamento della decisione di non integrare il ricorrente, e il risarcimento dei danni,
LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE
composta dai Signori :
L. Delvaux, presidente di Sezione f.f.
A. Trabucchi e W. Strauß (relatore), giudici,
Avvocato generale: J. Ganci
Cancelliere: A. Van Houtte
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :
paragrafo 2
Il ricorrente veniva assunto dalla convenuta con effetto dal 1o ottobre 1961. A partire da tale data egli ha fatto parte del Servizio fisico-chimica del Centro di ricerche d'Ispra (in prosieguo designato «Centro»), servizio diretto dal sig. Marchetti.
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti › 1. Spese di trasloco e indennità di prima sistemazione (causa 19-63; causa 65-63, quinto capo delle conclusioni)
paragrafo 1
A — Con lettera 12 aprile 1962, il ricorrente inviava al Servizio personale e sociale del Centro i preventivi di due imprese di trasporto relativi ad un eventuale trasloco in Italia, pregando detto servizio «di decidere circa la scelta della ditta, in vista del suo progettato trasloco». Con lettera 18 ottobre 1962, detto servizio informava il ricorrente di aver approvato il preventivo ammontante a DM 3.472,65, della ditta Schrooten di Duisburg.
paragrafo 2
B — Il 30 agosto 1962, il ricorrente inviava all'Amministrazione la richiesta di autorizzazione per il trasloco e la prima sistemazione. A tale scopo egli si serviva di un modulo predisposto, il quale recava fra l'altro la menzione :
«Letto e trasmesso. Trasloco e/o prima sistemazione approvato. Ritengo il dipendente atto a svolgere i suoi compiti e idoneo al servizio presso la Commissione… (Firma del capo servizio).»
Lo stesso giorno il Marchetti firmava il modulo, cancellando però la frase che cominciava con le parole «Ritengo…» e sostituendola con «Non sono in grado, per il momento, di impegnarmi su questo punto». Il modulo, così modificato, veniva restituito al ricorrente.
paragrafo 3
C — Il 27 settembre 1962, il ricorrente presentava alla detta Direzione, in duplice copia e servendosi dello stesso tipo di modulo, una nuova richiesta nello stesso senso. Il 1o ottobre 1962, il Marchetti ne firmava una copia, senza apportarvi alcuna modifica, e la inviava al ricorrente il quale la trasmetteva personalmente all'Amministrazione. Sull'altra copia, trattenuta dal Marchetti, la frase «Trasloco approvato… servizio della Commissione» (vedi sopra, sub B) veniva nuovamente cancellata; la copia così modificata era trasmessa all'Amministrazione.
paragrafo 4
D — In prosieguo di tempo, il ricorrente fu informato che la Direzione del Centro aveva rifiutato l'autorizzazione di cui trattasi.
paragrafo 5
E — Nel periodo novembre 1962-marzo 1963, il ricorrente presentava a vari servizi della convenuta, come pure alla stessa Commissione, numerosi reclami diretti contro detto rifiuto.
Non avendo la Commissione adottato nei suoi confronti alcuna decisione espressa, il 27 marzo 1963 il ricorrente ha introdotto il ricorso 19-65.
paragrafo 6
F — Con decisione espressa del 18 aprile 1963, la Commissione respingeva i reclami del ricorrente.
Il 27 maggio 1963, il ricorrente ha proposto il ricorso 65-63, diretto fra l'altro contro detta decisione.
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti › 2. Mancata integrazione (causa 65-63, primo/quarto capo delle conclusioni)
paragrafo 1
A — Il 31 agosto 1962, il sig. Marchetti stendeva e firmava la nota sul periodo di prova del ricorrente, concludendo nei seguenti termini :
«La persona di cui trattasi ha una buona cultura e una buona intelligenza. Disgraziatamente, da quanto mi risulta, non fa nulla o quasi. Ritengo quindi che il dott. Prakash non è utile al Servizio fisico-chimica».
Nel firmare per conoscenza, il ricorrente dichiarava di non essere d'accordo, né sulla sostanza, né sul fatto che il rapporto sul suo periodo di prova era steso oltre il termine prescritto.
paragrafo 2
B — Del pari il 31 agosto 1962, il Marchetti firmava il rapporto d'integrazione del ricorrente; il rapporto
dice fra l'altro :
«Non ho… potuto ottenere alcuna specie di lavoro. Ciò indica mancanza di senso della responsabilità ed insufficiente dedizione al compito… affidato [al ricorrente]. Non posso quindi valutare la qualità di un lavoro che non esisto. Avevo ritenuto opportuno rinviare il rapporto sul periodo di prova del Prakash nella speranza ch'egli si mettesse a lavorare. Dopo un anno, mi sembra impossibile trattenerlo ulteriormente nel mio servizio»;
contiene la seguente osservazione del dott. Ritter, Direttore del Centro :
«Non credo che il dott. Prakash sia in grado di lavorare con profitto a Ispra».
Nel firmare per conoscenza, il ricorrente si dichiarava in disaccordo con tali giudizi, rilevando sia vizi di forma, sia errori sostanziali.
paragrafo 3
C — Il 16 gennaio 1963, il Marchetti inviava al ricorrente un memorandum del seguente tenore :
«Non essendo stata intrapresa alcuna attività relativa al compito che Le è stato affidato, tutto il materiale che lilla ha acquistato sarà trasferito al sig. Kelly che se ne servirà per le sue ricerche sul riassorbimento (re-entry). Voglia cortesemente indicargli dove si trovano i vari oggetti.»
Il ricorrente protestava inutilmente contro questa misura.
paragrafo 4
D — Con lettera 25 aprile 1963, notificata il 29 aprile, i servizi della convenuta comunicavano al ricorrente
che la Commissione della C.E.E.A. aveva deciso, il 20 marzo 1963, di recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 102 dello Statuto del personale C.E.E./C.E.E.A. ;
che questa decisione si basava sul parere sfavorevole della Commissione d'integrazione, parere del seguente tenore :
«La Commissione d'integrazione… ritiene che, avendo la tendenza ad esagerare nel concepire i programmi e nel valutare i mezzi, la persona di cui trattasi non è stata in grado, malgrado le direttive impartitegli, di utilizzare i mezzi messi a sua disposizione nella misura indispensabile per fornire al servizio il contributo scientifico che questo aveva il diritto di aspettarsi da lui.»
paragrafo 5
E — Il 27 maggio 1963, il ricorrente ha introdotto il presente ricorso 65-63, diretto soprattutto contro detta decisione.
SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti › 1. Causa 19-63
paragrafo 1
Nell'atto introduttivo della causa 19-63, il ricorrente conclude che la Corte voglia
paragrafo 2
«1) dichiarare ricevibile il presente ricorso, a norma degli articoli 192 del Trattato Euratom, 90 e 91 dello Statuto del personale;
dichiarare inoltre il presente ricorso regolare per quanto riguarda la forma ;
2) nel merito, accogliere il ricorso: di conseguenza, riformare le decisioni impugnate con cui sono stati rifiutati al ricorrente il rimborso delle spese di trasloco e l'indennità di prima sistemazione;
condannare quindi la Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica a pagare al ricorrente :
a) la somma di 3.472,65 DM, quale rimborso delle spese di trasloco;
b) una somma pari ad un mese di stipendio, quale indennità di prima sistemazione ;
in quanto occorra : accertare mediante istruttoria le circostanze, il responsabile e la ragione del fatto che l'originale della richiesta del ricorrente, in data 27 settembre 1962, diretta ad ottenere il rimborso delle spese di trasloco e la concessione dell'indennità di prima sistemazione (originale trasmesso all'autorità superiore) non è conforme alla copia inviata al ricorrente; stabilire altresì se le cancellature contenute nell'originale non costituiscano un falso, con le relative conseguenze di diritto;
3) quanto alle spese: condannare la C.E.E.A. alle spese del giudizio o, in caso di ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, disporre la distrazione a profitto della Cassa della Corte delle somme versate per il gratuito patrocinio, in conformità all'articolo 76, paragrafo 5 del regolamento di procedura»;
paragrafo 3
Nel controricorso 19-63 la convenuta conclude che la Corte voglia
paragrafo 4
«dichiarare il ricorso irricevibile;
in subordine, respingerlo ;
porre le spese a carico del ricorrente.»
paragrafo 5
Nella replica 19-63, il ricorrente conclude che la Corte voglia :
paragrafo 6
«disattendere l'eccezione d'irricevibilità e tutti gli altri argomenti opposti dalla convenuta;
di conseguenza: dichiarare il ricorso ricevibile e accogliere le conclusioni formulate dal ricorrente nell'atto introduttivo in data 27 marzo 1963;
disporre, in quanto occorra, l'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari.»
paragrafo 7
Nella controreplica 19 e 65-63, la convenuta conclude che la Corte voglia
paragrafo 8
«dichiarare irricevibile il ricorso 19-63;
…
accogliere le conclusioni formulate dalla Commissione nei controricorsi, conclusioni che essa tiene ferme;
porre le spese a carico del ricorrente.»
SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti › 2. Causa 65-63
paragrafo 1
Nell'atto introduttivo della causa 65-63, il ricorrente conclude che la Corte voglia
paragrafo 2
«I — dichiararsi competente a conoscere della presente controversia;
II — dichiarare ricevibile il presente ricorso diretto contro :
a) la decisione espressa in data 20 marzo 1963 con cui è stata rifiutata al ricorrente l'integrazione;
b) il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione [ai reclami del ricorrente] in data 11 dicembre 1962, 8 gennaio 1963, 17 gennaio 1963 e 19 febbraio 1963;
c) la decisione espressa e implicita del [18 aprile 1963];
III — Nel merito
1. Per quanto riguarda la domanda di riforma o di annullamento :
riformare le decisioni impugnate per violazione delle norme applicabili, violazione di forme essenziali e sviamento di potere;
di conseguenza :
a) statuire che il ricorrente va integrato in qualità di funzionario scientifico principale, con tutte le conseguenze di fatto e di diritto, e va inquadrato nel grado A/4;
b) dichiarare fondati i reclami del ricorrente per quanto riguarda l'ostruzionismo sistematico a qualsiasi attività scientifica da parte del suo superiore gerarchico, sig. Cesare Marchetti.
Alternativamente
annullare le decisioni impugnate con tutte le conseguenze di diritto; dichiarare che questo annullamento implica quello degli atti che le hanno precedute e che in ispecie il caso del ricorrente dovrà essere nuovamente sottoposto alla Commissione d'integrazione, previa stesura di un nuovo rapporto fondato su basi concrete ed obiettive;
comunque :
dichiarare che la Commissione della C.E.E.A. è tenuta a riparare il danno subito dal ricorrente a causa dell'illegalità delle decisioni impugnate e condannare la stessa Commissione al risarcimento dei danni nella misura che la Corte riterrà, equa;
2. in subordine per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni per faute de service
dichiarare che, indipendentemente dalla legalità della decisione relativa all'integrazione del ricorrente, la convenuta, nello stipulare, applicare, eseguire e recedere dal contratto d'impiego, ha commesso degli illeciti di cui è contrattualmente responsabile;
dichiarare del pari che il cattivo funzionamento del Servizio fisico-chimica costituisce un illecito di cui la convenuta è responsabile;
di conseguenza ;
condannare la convenuta a pagare al ricorrente la somma di due milioni di franchi belgi a titolo di risarcimento del danno materiale e di sei milioni di franchi belgi a titolo di risarcimento del danno morale ;
IV — Mezzi istruttori
…
V — Riformare la decisione espressa della convenuta [in data 18 aprile 1963] nella parte in cui si rifiuta al ricorrente il rimborso delle spese di trasloco e l'indennità di prima sistemazione ;
…
VI — condannare la convenuta alle intere spese del giudizio ed ordinarne la distrazione a profitto della Cassa della Corte di Giustizia, in conformità alle disposizioni relative al gratuito patrocinio.»
paragrafo 3
Nel controricorso 65-63, la convenuta conclude che la Corte voglia
paragrafo 4
«respingere il ricorso in ogni suo capo;
porre le spese a carico del ricorrente.»
paragrafo 5
Nella replica 19 e 65-63, il ricorrente conclude che la Corte voglia
paragrafo 6
«I — …
II — …
III — nel merito :
…
A — …
B — per quanto riguarda la domanda di riforma, o d'annullamento, delle decisioni impugnate, e il risarcimento dei danni :
a) accogliere le conclusioni formulate dal ricorrente nell'atto introduttivo ;
b) dichiarare che la convenuta è tenuta a riparare i danni materiali e morali causati al ricorrente dagli illeciti che essa ha commesso prima, durante e dopo le procedure e le decisioni impugnate;
nominare uno o più esperti col compito di valutare i danni materiali e morali subiti dal ricorrente, oppure determinare d'ufficio l'entità del risarcimento;
C — Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni presentata in subordine :
dichiarare nullo il licenziamento del ricorrente;
dichiarare che la convenuta, nello stipulare, applicare e recedere dal contratto d'impiego, ha commesso degli illeciti di cui è contrattualmente responsabile ;
dichiarare che il comportamento della convenuta successivo al licenziamento è illecito e che essa deve quindi risponderne;
di conseguenza :
condannare la convenuta a versare al ricorrente un risarcimento la cui entità dovrà essere stabilita dalla Corte, d'ufficio o in seguito a perizia;
dare atto al ricorrente che la stima del danno contenuta nell'atto introduttivo, e tenuta ferma nella presento replica, ha carattere puramente indicativo;
D — domanda provvisionalo :
in caso di perizia, condannare la convenuta a versare al ricorrente, a titolo provvisionale, 200.000,— franchi belgi quale risarcimento dei danni materiali e morali;
E — condannare la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di trasloco dal suo luogo d'origine alla sede di servizio, ed a corrispondergli l'indennità di prima sistemazione;
IV — e in subordino :
dare atto al ricorrente ch'egli offre di provare mediante testimoni le seguenti circostanze :
…
V — in via ancor più subordinala e comunque :
condannare la convenuta a pagare al ricorrente la somma di 23.428, — franchi belgi, corrispondenti all'indennità di caro vita e facenti parto integrante dello stipendio durante il periodo prestatutario, somma indebitamente trattenuta sulla liquidazione dovuta al ricorrente a norma dell'articolo 102 dello Statuto;
dichiarare che la convenuta è tenuta ad assumere a suo carico le spese di trasloco dalla sede di servizio al luogo d'origine;
VI — per quanto riguarda le spese :
condannare la convenuta a tutte le spese ed ordinarne la distrazione a profitto della Cassa della Corte di Giustizia.»
paragrafo 7
Nella controreplica 19 e 65-63, la convenuta conclude che la Corte voglia :
paragrafo 8
«…
respingere il ricorso 65-63;
…
accogliere le conclusioni formulate dalla Commissione nei controricorsi, conclusioni che essa tiene ferme;»
paragrafo 9
porre le spese a carico del ricorrente ;
paragrafo 10
«in subordine e in quanto occorra, autorizzare la Commissione a fornire, nella causa 65-63, la prova contraria.»
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Spese di trasloco e indennità di prima sistemazione › A — Ricevibilità del ricorso 19-63
paragrafo 1
La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso. Tuttavia, le parti sono sostanzialmente d'accordo sul punto che questa controversia è divenuta priva d'oggetto, posto che la convenuta ammetta la ricevibilità del ricorso 65-63 il cui oggetto comprende quello del ricorso 19-63.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Spese di trasloco e indennità di prima sistemazione › B — Nel merito
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene di aver diritto alle somme di cui trattasi, ed invoca in proposito lo Statuto del personale e la circolare n. 50 del 25 febbraio 1959, emessa dalla convenuta. Se ciò non bastasse, con nota del 18 ottobre 1962 l'Amministrazione avrebbe già approvato il. trasloco. Infine, la domanda è fondata in quanto i dipendenti avevano l'obbligo di risiedere presso la sede di servizio.
paragrafo 2
Il ricorrente è in possesso di due copie della sua richiesta di autorizzazione in data 27 settembre 1962. Su quella consegnatagli dal Marchetti il 1o ottobre, le frasi relative all'idoneità del ricorrente non sono cancellate. Se, in un momento successivo, dette frasi sono state cancellate dalla copia in possesso del Marchetti, ciò dimostrerebbe l'illegalità della procedura.
paragrafo 3
La convenuta oppone che la posizione dei dipendenti a contratto era disciplinata unicamente dalla circolare n. 50. Ora, non era soddisfatta una delle condizioni poste da detta circolare, e precisamente il parere favorevole del superiore gerarchico circa l'idoneità dell'interessato a svolgere i compiti che gli erano stati affidati. Per quanto riguarda la lettera del 18 agosto 1962, essa avrebbe approvato il preventivo del trasloco, non già il trasloco stesso.
paragrafo 4
Il solo atto che abbia rilievo è la decisione di rifiuto, adottata dal sig. Mercereau, Vice-direttore del Centro, il 7 novembre 1962. Il Marchetti aveva il diritto di modificare il proprio parere, finché detta decisione non fosse stata adottata.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Mancata integrazione e materie connesse › A — Azione per la riforma o, in subordine, per l'annullamento › 1o motivo di eccesso di potere
paragrafo 1
Il ricorrente assume che, in quanto titolare di un impiego permanente, egli aveva «aspettative di nomina in ruolo». Contrariamente all'articolo 214 del Trattato, il suo contratto era a tempo indeterminato. «Ponendo fine in modo abusivo ed improvviso al rapporto», la convenuta avrebbe violato «la buona fede cui deve essere improntata l'esecuzione del contratto». Sarebbe stato «espressamente dichiarato» al ricorrente che la clausola del contratto relativa al recesso con un breve periodo di preavviso «non era che una clausola di stile».
paragrafo 2
La convenuta ribatte che la mancanza di precisazioni circa la durata del contratto non permette assolutamente di considerare quest'ultimo come un contratto a tempo indeterminato. Il termine ultimo del contratto sarebbe costituito dalla data in cui viene adottata la decisione relativa alla nomina in ruolo.
paragrafo 3
Il ricorrente aveva senza dubbio aspettative alla nomina in ruolo. A nonna dell'articolo 102 dello Statuto, però, detta nomina è subordinata al parere favorevole della Commissione d'integrazione.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Mancata integrazione e materie connesse › A — Azione per la riforma o, in subordine, per l'annullamento › 2o motivo di violazione di forme essenziali › a) Irregolarità di forma
paragrafo 1
Secondo il ricorrente, la convenuta ha violato l'articolo 110 dello Statuto del personale, in quanto ha omesso di far partecipare il Comitato del personale e il Comitato dello statuto all'elaborazione delle norme relative alle procedure riguardanti il periodo di prova e l'integrazione.
paragrafo 2
La procedura d'integrazione sarebbe inoltre viziata, non essendo stato il ricorrente posto a confronto con i suoi superiori gerarchici, Marchetti e Ritter, e non essendo stato messo in grado di conoscere i verbali relativi alla loro audizione.
paragrafo 3
La Commissione d'integrazione, non contando nel suo seno alcun ricercatore, si sarebbe fidata ciecamente del Marchetti «facendone integralmente proprio il giudizio sfavorevole».
paragrafo 4
La convenuta oppone :
paragrafo 5
Essendo l'articolo 102 dello Statuto del personale sufficientemente chiaro, non era necessario adottare per esso disposizioni generali d'esecuzione.
paragrafo 6
Il ricorrente sarebbe stato posto in grado di esprimere ì suoi rilievi su tutti i giudizi emessi nei suoi riguardi dai superiori gerarchici, e ciò sia per iscritto nel rapporto d'integrazione, sia oralmente dinanzi alla Commissione d'integrazione. Egli si sarebbe effettivamente valso di tale facoltà. D'altro lato, non spetterebbe a detta Commissione, organo amministrativo con funzioni consultive, «di contemperare gl'interessi contrapposti dell'Istituzione e dei suoi dipendenti… Essa non deve quindi mettere le parti fisicamente a confronto… né comunicare loro i verbali degli interrogatori, posto che… gl'interessati hanno avuto comunque la possibilità di spiegarsi in modo esauriente…».
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Mancata integrazione e materie connesse › A — Azione per la riforma o, in subordine, per l'annullamento › 2o motivo di violazione di forme essenziali › b) Irregolarità sostanziali
paragrafo 1
Il ricorrente espone :
paragrafo 2
Il rapporto sul suo periodo di prova è stato steso con considerevole ritardo, cioè 11 mesi dopo la sua entrata in servizio.
paragrafo 3
La procedura relativa al periodo di prova è stata unita alla procedura d'integrazione, il che è anormale.
paragrafo 4
Il suo fascicolo personale è stato tenuto in modo inadeguato. Taluni documenti mancavano, altri vi si trovavano abusivamente.
paragrafo 5
Il Marchetti ha commesso «un'irregolarità particolarmente grave» apponendo la data del 5 novembre 1962 alle sue osservazioni complementari relative al rapporto d'integrazione; queste sono state in realtà redatte in un momento successivo, quando il Marchetti aveva già trasmesso il rapporto ai superiori. Dall'originale risulta che il Marchetti aveva in un primo tempo indicato la data dell'11 novembre 1962, solo in seguito cancellata e sostituita col 5 novembre.
paragrafo 6
La convenuta ribatte :
paragrafo 7
Il fatto che la nota relativa al periodo di prova sia stata redatta tardivamente non lede il ricorrente. Il periodo di prova, che del resto non era previsto nella lettera d'assunzione, è stato istituito come misura di carattere interno. «Né il periodo di prova né il decorso del temine potevano attribuire dei diritti o imporre degli obblighi ai dipendenti i quali, tanto prima quanto dopo detto termine, potevano essere licenziati con un mese di preavviso.»
paragrafo 8
Le procedure relative al periodo di prova e all'integrazione non sono state riunite. Per quanto riguarda la loro Contemporaneità, questa non è stata pregiudizievole per il ricorrente, né anormale.
paragrafo 9
Per quanto riguarda la censura relativa alla tenuta del fascicolo personale, la convenuta si riferisce a una lettera del 29 gennaio 1963, inviata dall'Amministrazione al ricorrente. Questi ha potuto prendere conoscenza del fascicolo completo ed ha siglato tutti i documenti che vi erano contenuti.
paragrafo 10
Non è vero che l'allegato al rapporto d'integrazione sia stato antedatato; il documento non reca, alcuna traccia di cancellature. Ma anche ammettendo che l'assunto risponda a verità, «ciò non consentirebbe di togliere alcunché dal contenuto di detto allegato-che è del resto suffragato dai restanti documenti del fascicolo».
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Mancata integrazione e materie connesse › A — Azione per la riforma o, in subordine, per l'annullamento › 2o motivo di violazione di forme essenziali › c) Insufficiente motivazione; contraddizione equivalente a mancanza di motivazione
paragrafo 1
Il ricorrente si richiama a talune qualifiche contenute nel rapporto sul periodo di prova e nel rapporto d'integrazione, assumendo che esse si contraddicono, nonostante il fatto che detti rapporti sono stati stesi lo stesso giorno e dalla stessa persona, il Marchetti.
paragrafo 2
Inoltre, la motivazione del parere espresso dalla Commissione d'integrazione sarebbe «vaga e imprecisa» e sarebbe «fondata unicamente sulle affermazioni soggettive ed ostili» del Marchetti.
paragrafo 3
La convenuta oppone che i passi di cui trattasi, lungi dall'essere contradittori fra loro, permettono di giungere alla conclusione finale che il ricorrente «non ha impegnato le facoltà intellettuali di cui dispone nel lavoro che ci si aspettava da lui».
paragrafo 4
La convenuta rileva «l'audacia» con cui il ricorrente qualifica di parziali i nove alti funzionari che componevano la Commissione d'integrazione. «Appare opportuno rilevare» che, su trenta dipendenti che sono stati sfavorevolmente giudicati dal loro capo servizio, diciotto sono stati cionondimeno nominati in ruolo. In realtà, le spiegazioni fornite dal ricorrente «non hanno potuto infirmare il giudizio unanimemente sfavorevole di tutte le persone sentite» dalla Commissione d'integrazione.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Mancata integrazione e materie connesse › A — Azione per la riforma o, in subordine, per l'annullamento › 2o motivo di violazione di forme essenziali › d) Inesattezza materiale dei fatti ritenuti a carico del ricorrente
paragrafo 1
Le parti contrastano sul punto: se il ricorrente disponesse dei mezzi pecuniari e materiali necessari onde eseguire i compiti che gli erano stati affidati. A tale scopo, le parti espongono particolareggiatamente lo svolgimento dei fatti, a partire dall'entrata in servizio del Prakash.
paragrafo 2
Il ricorrente assume fra l'altro :
paragrafo 3
di non aver mai avuto a sua disposizione crediti, né equipaggiamento adeguati;
nel marzo 1962, il Marchetti ha messo in ridicolo dinanzi al comitato locale dei programmi il programma del ricorrente, benché lo avesse accettato;
all'infuori di una nota del 4 giugno 1962, il Marchetti non ha mai impartito al ricorrente istruzioni precise; non si può quindi far carico a quest'ultimo di aver stabilito un programma iniziale che andava oltre i crediti disponibili ;
d'altro lato, le direttive contenute in detta nota non potevano essere mandate ad effetto, posto che i crediti assegnati al ricorrente erano già stati utilizzati per acquisti autorizzati dal Marchetti;
la convenuta trascura l'elemento tempo, e dimentica che ì termini di consegna per gli apparecchi occorrenti erano lunghi e che taluni di questi apparecchi sono stati consegnati alla vigilia del 16 gennaio 1963, data in cui il Marchetti ha obbligato il ricorrente a consegnare l'equipaggiamento del suo laboratorio ad un altro ricercatore;
il ricorrente non ha mai avuto a sua disposizione un laboratorio degno di questo nome, né un tecnico, né un qualsiasi altro aiuto ;
in conclusione, gli addebiti mossi al ricorrente traggono origine dalla sistematica ostilità del Marchetti e dal cattivo funzionamento del Servizio fisico-chimica.
paragrafo 4
La convenuta ribatte fra l'altro :
paragrafo 5
che il ricorrente aveva la massima libertà nella scelta dell'oggetto delle sue ricerche, purché questo rientrasse nel programma del servizio ;
tre mesi e mezzo dopo essere entrato in servizio, il ricorrente ha presentato, in una nota che comprendeva meno di due pagine, un primo programma di lavoro ;
questo programma «era di un'ampiezza smisurata: avrebbe richiesto, fra apparecchi ed equipaggiamento, oltre 100.000 unità di conto e, come personale, almeno quattro ricercatori di categoria A e quattro tecnici di categoria B», mentre «i crediti assegnati nel 1962 all'intero Servizio di fisico-chimica erano limitati a 200.000 unità di conto per circa 50 dipendenti [e] il 'forfait' del servizio ammontava a circa 1.500 unità di conto per ciascun dipendente delle categorie A e B»;
a partire da tale momento, il Marchetti ha raccomandato al ricorrente maggior misura e gli ha dato come direttiva quella di mettere a punto, in una prima fase, un metodo di misura della quantità di molecole assorbite sulle allumine per assorbimento infrarosso, direttiva confermata con la nota del 4 giugno 1962;
è inesatto che il Marchetti abbia messo in ridicolo una proposta da lui presentata sotto la propria responsabilità; è vero soltanto ch'egli aveva scarse speranze di ottenere i crediti di cui trattasi «prima che fosse stata tentata la minima esperienza con i mezzi disponibili» ;
malgrado il rifiuto opposto dal Comitato dei programmi e le istruzioni sopra menzionate, il ricorrente ha continuato ad elaborare vasti programmi e ad avanzare richieste eccessive ;
per questa ragione il Marchetti ha voluto confermare per iscritto le sue precedenti direttive, ed ha redatto a tale scopo la nota del 4 giugno;
tuttavia, nemmeno dette direttive «hanno incitato il ricorrente al lavoro», facendolo desistere dall'avanzare richieste che non avevano alcun rapporto col programma a breve termine fissato in detta nota;
nel valutare ì mezzi di cui disponeva, il ricorrente dimentica che si deve tener conto, non solo dei mezzi assegnati «ad personam», ma anche e soprattutto dell'equipaggiamento generale che era a disposizione di tutti i ricercatori; il complesso di tali mezzi gli avrebbe consentito di iniziare con profitto il suo lavoro;
per quanto riguarda il laboratorio, se è vero che il Centro soffriva in quel momento di mancanza di spazio, non è meno vero che la stragrande maggioranza dei ricercatori si è adattata ed ha lavorato nel miglior modo possibile; d'altro lato, il ricorrente disponeva, nel laboratorio, di una superficie superiore alla media.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Mancata integrazione e materie connesse › A — Azione per la riforma o, in subordine, per l'annullamento › 3o Motivo di sviamento di potere e di procedura
paragrafo 1
Dagli argomenti riportati sopra, sub 2o, b e d, il ricorrente deduce che il Marchetti si sarebbe valso dei suoi poteri allo scopo di liberarsi di lui.
paragrafo 2
La convenuta oppone che accogliere il presente motivo significherebbe ammettere l'ostilità personale, non solo del Marchetti, ma anche di tutti i membri della Commissione d'integrazione e persino della Commissione dell'Euratom.
paragrafo 3
Gli stessi documenti invocati dai ricorrente dimostrerebbero del resto che il Marchetti si è espresso in termini misurati e spesso sfumati, e che ha fatto prova di una pazienza degna di lode.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Mancata integrazione e materie connesse › B — Azione di danni
paragrafo 1
Il ricorrente dichiara di presentare questa domanda, sia in relazione all'illegalità della decisione di licenziamento, sia «a prescindere da qualsiasi decisione riguardante l'integrazione».
paragrafo 2
Egli assume tra l'altro :
paragrafo 3
l'annullamento della decisione impugnata «non costituisce di per sé un'adeguata riparazione»;
indipendentemente dall'illegalità della decisione di cui trattasi, la convenuta ha commesso degli illeciti «nello stipulare, nell'applicare e nel recedere dal contratto»;
in particolare, nel procedere al licenziamento la convenuta avrebbe dovuto applicare un termine di preavviso più lungo;
il ricorrente è stato inoltre vittima, sia della disorganizzazione del Centro, sia degli errori commessi dai suoi superiori.
paragrafo 4
La convenuta ribatte fra l'altro :
paragrafo 5
non essendo stata dimostrata l'illegalità della decisione impugnata, non si può parlare di risarcimento dei danni ;
il termine di preavviso applicato nei confronti del ricorrente è quello stabilito dal contratto.
SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Mancata integrazione e materie connesse › C — Coefficiente correttore e spese per il ritorno al luogo d'origine
paragrafo 1
Il ricorrente espone che, sulla liquidazione versatagli al momento della cessazione dal servizio, la convenuta ha trattenuto la somma di 23.428, — franchi, dichiarando trattarsi del coefficiente correttore per caro vita, dovuto soltanto ai dipendenti integrati. Ciò sarebbe inesatto: il coefficiente fa parte integrante dello stipendio e sarebbe stato corrisposto a tutti i dipendenti che vivevano nel 1962 ad Ispra.
paragrafo 2
Egli avrebbe inoltre diritto al rimborso delle spese di trasloco dalla sede di servizio al luogo d'origine; fino a questo momento, la convenuta si sarebbe rifiutata di provvedere in tal senso.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che il coefficiente correttore è previsto dallo Statuto del personale. Solo i dipendenti di ruolo vi avrebbero quindi diritto; il versamento della somma di cui trattasi, fatto al ricorrente come a tutti gli altri dipendenti di Ispra, era accompagnato da una lettera in cui si precisava che «la concessione di questo anticipo non pregiudica affatto il risultato della procedura d'integrazione» e che «questo anticipo potrà essere recuperato sulle somme a qualsiasi titolo dovute all'interessato dalla Commissione».
SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento
paragrafo 1
Con ordinanza 14 giugno 1963, la Prima Sezione della Corte ha riunito le cause 19-63 e 65-63 ai fini del procedimento e della sentenza.
paragrafo 2
Con ordinanza 25 giugno 1963, il Presidente della Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati col ricorso 65-63, come pure la domanda mirante ad ottenere la produzione di determinati documenti.
paragrafo 3
Con ordinanza 5 luglio 1963, la Prima Sezione della Corte ha ammesso parzialmente il ricorrente al gratuito patrocinio, facendogli anticipare dalla Cassa della Corte la somma, recuperabile, di 25.000, — franchi belgi.
paragrafo 4
Il 12 luglio 1963, con domanda ai sensi dell'articolo 91 del regolamento di procedura, il ricorrente ha chiesto che, prima di procedere, la Corte ordinasse l'esibizione di determinati documenti. Con ordinanza 28 ottobre 1963, la Prima Sezione della Corte ha deciso di non aprire la discussione orale su questa domanda incidentale, ed ha rinviato al merito.
paragrafo 5
Con ordinanze 15 ottobre e 13 novembre 1964, la Prima Sezione della Corte ha deciso di procedere alla verifica di determinati fatti mediante i seguenti testimoni: Gillot, Höpper, Kosiba, Marchetti, Mercereau, Ritter e Sünner. Nell'udienza del 9 dicembre 1964 detta Sezione ha sentito i testimoni, ad eccezione del Kosiba, assente; quest'ultimo, residente negli Stati Uniti, ha inviato una lettera in cui ha risposto alle domande che gli erano state fatte. Nell'udienza del 9 dicembre 1964 la Prima Sezione della Corte ha deciso di rinunziare alla testimonianza del Kosiba e di unire la sua lettera al fascicolo.
paragrafo 6
Le parti hanno svolto le loro difese orali, dinanzi alla Prima Sezione della Corte, l'11 febbraio 1965. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 17 marzo 1965.
SENTENZA › IN DIRITTO › I — Sulla causa 19-65
paragrafo 1
Il ricorrente impugna numerosi atti espressi o impliciti, emessi dalle autorità del Centro d'Ispra e dall'amministrazione centrale dell'Euratom, i quali implicano il rifiuto di rimborsare le spese di trasloco e di corrispondergli l'indennità di prima sistemazione.
paragrafo 2
Il 18 aprile 1963, quando il presente ricorso era già stato proposto, la Commissione ha adottato una decisione espressa a tali effetti. Il ricorrente ha impugnato questa decisione col quinto capo delle conclusioni del suo ricorso 65-63. Nel controricorso per la causa 65-63, la convenuta ha dichiarato di non contestare la ricevibilità di detto capo delle conclusioni, il quale non dà del resto luogo a rilievi d'ufficio. D'altro lato, la decisione del 18 aprile 1963 ha posto fine alla trafila amministrativa e costituisce quindi, in ultima analisi, l'atto pregiudizievole per il ricorrente.
paragrafo 3
In queste condizioni, il ricorso 19-65 è divenuto privo d'oggetto.
SENTENZA › IN DIRITTO › II — Sulla causa 65-63
paragrafo 1
Nelle sue conclusioni il ricorrente ha chiesto essenzialmente :
paragrafo 2
la riforma, o l'annullamento, della decisione 20 marzo 1963 con cui la convenuta ha receduto dal contratto e gli ha negato la nomina in ruolo, come pure dei silenzi-rifiuti opposti ai reclami presentati dal ricorrente contro determinati atti del suo capo servizio, sig. Marchetti, e precisamente: la nota sul periodo di prova, il rapporto d'integrazione e l'ordine, dato al ricorrente il 16 gennaio 1963, di consegnare il suo materiale di laboratorio ad un altro ricercatore;
la declaratoria ch'egli deve essere nominato in ruolo al grado A 4;
la condanna della convenuta a risarcire ì danni causati, sia dall'illegittimità delle decisioni di cui sopra, sia «a prescindere dalla legittimità» della decisione di non integrarlo;
la riforma della decisione 18 aprile 1963 con cui la convenuta ha rifiutato di rimborsare al ricorrente le spese di trasloco dal luogo d'origine alla sede di servizio e di concedergli l'indennità di prima sistemazione;
la condanna della convenuta a versargli la somma di 23.428 franchi belgi, quale indennità di caro vita;
la declaratoria che la convenuta deve prendere a suo carico le spese di trasloco del ricorrente dalla sede di servizio al luogo d'origine.
SENTENZA › IN DIRITTO › II — Sulla causa 65-63 › 1. Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso e l'ammissibilità di determinali atti
paragrafo 1
a) La ricevibilità del ricorso come tale non è stata contestata, né dà luogo a rilievi d'ufficio.
b) Le parti si sono però talvolta richiamate alle rispettive deduzioni in un'altra causa, registrata col numero 68-63. Questo modo di procedere mette la Corte nell'impossibilità di verificare il contenuto e la portata esatta dei motivi e degli argomenti dedotti dalle parti. Di conseguenza, possono essere presi in considerazione solo i motivi e gli argomenti diversi da quelli cui le parti hanno fatto richiamo.
c) Il ricorrente ha chiesto che sia tolta dal fascicolo la corrispondenza scambiata fra il suo precedente datore di lavoro e il suo capo servizio di Ispra, corrispondenza prodotta dalla convenuta onde dimostrare la fondatezza del giudizio riguardante il ricorrente. Egli ha chiesto inoltre che i passi relativi a detta corrispondenza siano cancellati dal controricorso ed ha infine domandato alla Corte di dargli atto che la copia della lettera inviata dal capo servizio al precedente datore di lavoro, copia prodotta dalla convenuta, non è conforme all'originale.
Come si dirà più avanti, gli altri elementi del fascicolo permettono già di statuire sul presente ricorso; le domande del ricorrente sono quindi prive di oggetto.
d) La convenuta ha chiesto alla Corte di ordinare l'eliminazione dalla causa di determinati scritti qualificati dal ricorrente «Gedächtnisprotokolle», scritti redatti a suo tempo dal ricorrente per suo uso personale, come promemoria. Il ricorrente ha dichiarato di non considerare dette note, unilaterali, come mezzi di prova. Nulla osta quindi alla produzione delle note di cui trattasi come elementi di fatto, sottoposti all'esame della Corte come qualsiasi altro argomento dedotto da una delle parti.
Da tutto quanto precede emerge che, a parte le riserve sopra formulate circa l'ammissibilità di determinati atti, il ricorso è ricevibile.
SENTENZA › IN DIRITTO › II — Sulla causa 65-63 › 2. Nel merito › A — Mancata nomina in ruolo e licenziamento › a) Sul primo motivo
paragrafo 1
Il ricorrente assume che, in quanto titolare di un impiego permanente e parte di un contratto a tempo indeterminato, egli aveva «diritto alla stabilità dell'impiego». Licenziandolo «in modo abusivo ed improvviso», la convenuta avrebbe violato il principio della buona fede, posto che gli era stato «espressamente precisato» che la clausola del contratto d'impiego relativa al recesso con un breve periodo di preavviso «non era che una clausola di stile».
paragrafo 2
La tesi del ricorrente si risolverebbe nel negare qualsiasi portata giuridica ai termini netti e precisi di un contratto accettato senza riserve dalla parte cui era stato offerto. Quali che fossero le prospettive indicate da taluni, il ricorrente avrebbe dovuto immediatamente comprendere che la stabilità di fatto del suo impiego era subordinata in diritto alla condizione ch'egli desse soddisfazione nel lavoro. In caso negativo, l'articolo 102 dello statuto del personale permetteva alle Comunità di porre fine al rapporto. La facoltà della convenuta di licenziare il ricorrente dipendeva quindi essenzialmente dalla regolarità del parere emesso dalla Commissione d'integrazione, regolarità che sarà esaminata a proposito del secondo motivo.
paragrafo 3
Il motivo è perciò infondato.
SENTENZA › IN DIRITTO › II — Sulla causa 65-63 › 2. Nel merito › A — Mancata nomina in ruolo e licenziamento › b) Sul secondo motivo
paragrafo 1
1o — Il ricorrente assume che la convenuta ha violato l'articolo 110 dello statuto in quanto ha omesso di far partecipare il Comitato del personale e il Comitato dello statuto all'elaborazione delle norme da applicarsi alle procedure relative al periodo di prova e all'integrazione.
Per quanto riguarda la prima di dette procedure, essa deve essere valutata in base al regime contrattuale prestatutario; l'articolo 110 sopra menzionato non è quindi applicabile.
Per quanto riguarda la procedura d'integrazione, l'espressione «le disposizioni generali d'esecuzione», di cui al detto articolo 110, riguarda in primo luogo le disposizioni che ciascuna Istituzione è tenuta ad adottare onde dare esecuzione a determinate norme imperative dello statuto, quali gli articoli 2, 1o comma, e 5, n, 4, secondo comma. Nei restanti casi, l'obbligo di emanare «disposizioni generali d'esecuzione» sussiste sottanto qualora le disposizioni dello statuto non siano di per sé sufficientemente precise. Fra le disposizioni dello Statuto relative alla procedura d'integrazione non ve n'è alcuna che imponga alle Istituzioni l'obbligo di adottare misure generali d'esecuzione.
D'altro lato, dette disposizioni sono sufficientemente precise per poter essere applicate in modo non arbitrario, anche in mancanza di espresse disposizioni d'esecuzione. In queste condizioni, le norme di procedura effettivamente adottate dalla convenuta in materia d'integrazione non erano soggette alle formalità previste dall'articolo 110 dello Statuto.
Da quanto precede risulta che la censura va disattesa.
paragrafo 2
2o — Il ricorrente si duole del fatto che la Commissione d'integrazione non l'abbia posto a confronto coi superiori che, sia nel rapporto d'integrazione, sia dinanzi alla commissione stessa, avevano espresso nei suoi confronti un giudizio sfavorevole.
In materia d'integrazione, non vi è alcuna disposizione che renda obbligatorio il confronto. Un obbligo del genere potrebbe sussistere soltanto qualora fosse manifesto che la Commissione d'integrazione non avrebbe altro modo di chiarire adeguatamente i fatti controversi. Come si desume dalle considerazioni esposte sotto (sub 10o), non è questo il caso nostro.
La censura è quindi infondata.
paragrafo 3
3o — Il ricorrente lamenta che la Commissione d'integrazione ha omesso di comunicargli i verbali relativi all'audizione dei suoi superiori.
Dagli atti di causa risulta che detta commissione ha comunicato oralmente al ricorrente le osservazioni fatte nei suoi riguardi dai superiori di cui trattasi. Le stesso ricorrente afferma di essere riuscito a «confutare» tutti gli addebiti mossigli da detti superiori. Avendo quindi il ricorrente avuto la possibilità di difendersi adeguatamente, la censura va disattesa.
paragrafo 4
4o — Il ricorrente sostiene che la Commissione d'integrazione, non comprendendo alcun ricercatore, non era in grado di esprimere un proprio giudizio sicuro.
Dalle considerazioni esposte sotto (sub 10o) risulta che le dichiarazioni rese dai superiori gerarchici erano atte a fornire alla Commissione elementi di valutazione sufficientemente precisi.
La censura non può essere accolta.
paragrafo 5
5o — Il ricorrente deduce che il rapporto sul suo periodo di prova è stato redatto con notevole ritardo e che le procedure relative al periodo di prova e all'integrazione sono state «riunite».
Anche ammettendo che il ritardo denunziato costituisca un irregolarità, fra questa e la decisione di non integrare il ricorrente non esiste alcun nesso causale. Dal fascicolo emerge che il rapporto sul periodo di prova, anche se fosse stato redatto tempestivamente, non sarebbe stato più favorevole al ricorrente. Al contrario, la tesi della convenuta secondo la quale il capo servizio ha rinviato la stesura del rapporto al solo scopo di favorire il ricorrente, trova conferma negli atti di causa.
Per quanto riguarda l'asserita riunione delle procedure, se è vero che esse si sono svolte quasi contemporaneamente, non è affatto provato che tale contemporaneità (che del resto non costituisce di per sè un'irregolarità) abbia leso il ricorrente.
Da quanto precede deriva che la censura è infondata.
paragrafo 6
6o — Il ricorrente si duole che il suo fascicolo personale sia stato tenuto in modo inadeguato. Egli afferma in ispecie che determinati documenti sarebbero mancati e che determinati altri vi si sarebbero trovati abusivamente.
La tenuta irregolare del fascicolo personale potrebbe invalidare la decisione di non integrare il ricorrente soltanto se fosse stata atta ad influire sul parere della Commissione d'integrazione. Le affermazioni del ricorrente, quand'anche fossero provate, non consentono di ritenere che sussista un siffatto nesso causale.
La censura non può quindi essere accolta.
paragrafo 7
7o — Il ricorrente assume che, datando 5 novembre 1962 le osservazioni complementari al rapporto d'integrazione, le quali in realtà sarebbero state redatte dopo il giudizio espresso, il 6 o l'11 novembre, dal Direttore del Centro, il suo capo servizio ha commesso «un'irregolarità particolarmente grave». L'originale del rapporto mostrerebbe che dette osservazioni portavano in un primo momento la data dell'11 novembre, data in seguito cancellata e sostituita con quella del 5 novembre.
La fotocopia del documento di cui trattasi, contenuta nel fascicolo personale del ricorrente, non conferma questo assunto. Del resto la presente censura, nei limiti in cui è diretta a dimostrare che la valutazione del capo servizio è stata influenzata da quella, assertivamente anteriore, del Direttore del Centro, è in contrasto con l'assunto del ricorrente secondo il quale detto Direttore si sarebbe limitato a fare propria l'opinione del capo servizio.
Il ricorrente lamenta ancora che le osservazioni di cui trattasi siano state formulate in risposta ai rilievi fatti dall'amministrazione a detto capo servizio, per avere egli rinviato la nota sul periodo di prova del ricorrente.
Questo assunto non dimostra affatto che, se non vi fosse stato il rinvio, il capo servizio avrebbe espresso un giudizio più favorevole al ricorrente.
paragrafo 8
8o — Secondo il ricorrente, talune valutazioni, contenute nel rapporto sul periodo di prova e, rispettivamente, nel rapporto d'integrazione, sarebbero fra loro inconciliabili: si tratterebbe delle «ottime relazioni nel servizio» rispetto alla «insufficiente attitudine al lavoro di squadra», e della «difficoltà a precisare le modalità d'esecuzione dei suoi lavori» rispetto alla «ottima capacità d'espressione».
La censura è inconferente. Il fatto di avere eccellenti relazioni personali non implica infatti necessariamente la capacità d'inserire la propria attività in un programma più ampio. Dai documenti di cui trattasi emerge inoltre che il giudizio relativo alle «modalità d'esecuzione» riguarda l'attitudine a realizzare un programma, attitudine la cui eventuale mancanza non esclude che l'interessato possieda una certa facilità d'eloquio.
paragrafo 9
9o — Il ricorrente critica il tenore «vago ed impreciso» della motivazione del parere espresso dalla Commissione d'integrazione.
La censura è infondata; la motivazione, unitamente al verbale della Commissione d'integrazione ed agli clementi contenuti nel fascicolo personale, consente di precisare adeguatamente le critiche formulate nei confronti del ricorrente.
paragrafo 10
10o — Il ricorrente assume che il parere della Commissione d'integrazione si basa su fatti materialmente inesatti.
Nel parere si fa carico al ricorrente, in primo luogo della «tendenza ad esagerare nel concepire i programmi e nel valutare i mezzi» e, in secondo luogo, del fatto che, a causa di detta tendenza, egli «non è stato in grado, malgrado le direttive impartitegli, di utilizzare i mezzi messi a sua disposizione nella misura indispensabile per fornire al servizio il contributo scientifico che questo aveva il diritto di aspettarsi da lui».
Queste valutazioni costituiscono un giudizio complessivo al quale la Corte non può sostituire il proprio. Spetta invece alla Corte di controllare se i fatti accertati dalla Commissione d'integrazione siano materialmente esatti e logicamente compatibili con detto giudizio. Appare opportuno esaminare separatamente i due addebiti mossi al ricorrente, cioè (aa) la tendenza ad esagerare e (bb) l'insufficiente rendimento che ne sarebbe derivato.
aa) La convenuta assume principalmente :
il 15 gennaio 1962, cioè tre mesi e mezzo dopo essere entrato in servizio, il ricorrente ha sottoposto un primo programma di appena due pagine; detto programma «era di un'ampiezza smisurata: avrebbe richiesto, fra apparecchi ed equipaggiamento, oltre 100.000 unità di conto c, come personale, almeno quattro ricercatori di categoria A e quattro tecnici di categoria B… Questo programma era irrealizzabile: i “crediti assegnati” nel 1962 all'intero Servizio di fisico-chimica erano limitati infatti a 200.000 unità di conto per circa 50 dipendenti, mentre il “forfait” del servizio ammontava a circa 1.500 unità di conto per ciascun dipendente delle categorie A e B»;
«a partire da tale momento», il capo servizio avrebbe raccomandato al ricorrente maggior misura nell'elaborare i suoi progetti e gli avrebbe dato come direttiva quella di mettere a punto, in una prima fase, un metodo di misura della quantità di molecole assorbite sulle allumine per assorbimento infrarosso, direttiva confermata per iscritto alla fine di un memorandum del 4 giugno 1962;
nonostante dette direttive orali e anziché dare inizio alle esperienze preliminari in tal modo precisate, il ricorrente ha continuato ad elaborare programmi estremamente vasti, esposti in note (che sono state prodotte in causa) redatte fra la metà di gennaio e il 4 giugno 1962;
nel marzo 1962, il ricorrente ha presentato al suo capo servizio un elenco intitolato «equipaggiamento iniziale…», nota comprendente apparecchi ed accessori per un valore complessivo di 55.000 unità di conto; dopo aver ridotto le richieste del ricorrente, d'accordo con quest'ultimo, a 15.000 unità di conto, detto capo servizio ha sottoposto la domanda al comitato locale dei programmi che l'ha cionondimeno respinta.
Il ricorrente non contesta queste circostanze, se non in quanto asserisce di non aver ricevuto dal suo capo servizio alcuna direttiva prima del momorandum del 4 giugno 1962. L'assunto è contraddetto da una lettera, inviata dal ricorrente al suo capo servizio il 14 maggio 1962, nella quale è detto fra l'altro : «Le ho sottoposto un programma verso la metà di gennaio 1962. Successivamente [“thereafter”], Ella ha espresso il desiderio che esso venisse modificato in vista del fatto che, all'inizio, non posso pretendere di organizzare un gruppo di ricerca, ma devo progettare un lavoro che possa essere compiuto da una persona sola».
Il ricorrente assume di non essere stato al corrente dei mezzi a disposizione del servizio, e che non potrebbe quindi essergli fatto carico della sproporzione esistente fra detti mezzi e quelli da lui richiesti. L'assunto è inconferente.
È infatti lecito esigere da un ricercatore che, prima di proporre un programma e ove non voglia procrastinare la realizzazione dei suoi lavori in modo dannoso per il servizio, egli si informi nel modo più preciso possibile dei mezzi disponibili. Anche volendo ammettere a favore del ricorrente che un certo margine di errore poteva essere inevitabile in un momento in cui egli si trovava in un periodo d'adattamento e il Centro era in corso di organizzazione, e anche tenendo conto del fatto che una legittima ambizione può indurre un ricercatore ad estendere il più possibile il campo delle sue attività, le richieste del ricorrente, oltretutto ripetutamente avanzate, superavano ampiamente la misura del ragionevole.
I programmi presentati dal ricorrente fra il 15 gennaio e il 4 giugno 1962 vanno largamente al di là della sfera di lavoro a breve termine fissata dal capo servizio. L'elaborazione di programmi di grande ampiezza, di per sé non criticabile, appare riprovevole qualora non sia accompagnata da alcun tentativo serio dell'interessato di realizzare al tempo stesso il programma più modesto che gli era stato in realtà assegnato.
Dal complesso di queste considerazioni si desume che, nel far carico al ricorrente della tendenza ad esagerare, la Commissione d'integrazione non ha espresso un giudizio logicamente incompatibile con fatti pacifici o da ritenersi provati.
bb) La Commissione d'integrazione non ha però considerato detta tendenza come un addebito indipendente, bensì come causa dell'insufficiente rendimento del ricorrente.
Questi non contesta di non aver effettivamente dato inizio alle esperienze che gli erano state affidate, ma sostiene che i mezzi di cui disponeva, soprattutto per quanto riguarda gli apparecchi e lo spazio nel laboratorio, erano insufficienti allo scopo. Egli denuncia inoltre, in via generale, il cattivo funzionamento del Servizio fisico-chimica. La convenuta ribatte che i mezzi a disposizione del ricorrente erano sufficienti per dare inizio alle esperienze relative al programma a breve termine fissato nella nota confermativa del 4 giugno 1962 e che al Prakash è stato fatto appunto carico di non aver nemmeno dato inizio a tali esperienze.
Non spetta alla Corte di stabilire se, in materia di ricerche nucleari, determinate attrezzature siano sufficienti per intraprendere una determinata attività. All'uopo essa dovrebbe eventualmente nominare un perito. La perizia sarebbe però giustificata soltanto qualora i fatti accertati militassero a favore del ricorrente al quale incombe, in linea di principio, l'onere della prova. Appare opportuno accertare se sia questo il caso nostro.
Il teste Marchetti, capo servizio del ricorrente, ha dichiarato in sostanza :
«il materiale acquistato era più che sufficiente per iniziare il lavoro»;
«non è mai stato fatto carico al Prakash di non aver ottenuto alcun risultato, ma di non aver iniziato il lavoro» ;
il ricorrente non ha provato né adattato i nuovi apparecchi a sua disposizione, mentre ciò sarebbe stato indispensabile.
Il teste Ritter, Direttore del Centro d'Ispra, ha confermato la sostanza delle deposizioni del Marchetti. Pur ammettendo che le sue funzioni non gli consentivano di conoscere direttamente i particolari delle condizioni di lavoro del ricorrente, egli ha affermato che la sua lunga esperienza gli permetteva di farsi un'opinione in base alle informazioni fornitegli dal Marchetti. Egli ha dichiarato inoltre che il precedente datore di lavoro del ricorrente, cui egli aveva chiesto informazioni, ha confermato l'opinione del Marchetti circa determinati difetti del ricorrente.
Queste deposizioni sono atte a confermare il giudizio espresso dalla Commissione d'integrazione. È vero che il ricorrente sostiene che il Marchetti, animato da sentimenti ostili nei suoi riguardi, ha «paralizzato sistematicamente» la sua attività; tuttavia, come si dirà a proposito del terzo motivo, le asserzioni del ricorrente non possono essere considerate, su questo punto, come un inizio di prova. Nemmeno può essere accolta la tesi subordinata del ricorrente secondo la quale il Marchetti — che pure era stato in grado di proporre al ricorrente un lavoro che questi aveva potuto accettare — sarebbe stato incapace di valutare le sue esigenze in fatto di apparecchi.
Per quanto riguarda la deposizione del Ritter, questa non perde valore per il solo fatto che il teste ignorava determinati particolari dell'attività del ricorrente; nella sua duplice qualità di Direttore del Centro e di uomo di scienza, infatti, egli era perfettamente in grado di giudicare se mezzi finanziari di una determinata entità fossero sufficienti per iniziare determinate esperienze. È inoltre assodato che il Ritter ha avuto col ricorrente vari colloqui, nel corso dei quali questi ha potuto esporre il suo punto di vista. D'altro lato, il fatto che in un'altra causa discussa dinanzi alla Corte il Ritter abbia qualificato di «duro» l'atteggiamento del Marchetti nei confronti dei suoi subordinati, prova che egli non aveva affatto la tendenza a fare ciecamente proprio il giudizio di quest'ultimo.
Altre circostanze confermano l'impressione che si ricava dalle testimonianze sopraddette. Il ricorrente non ha ad esempio contestato di aver avuto a sua disposizione una superfìcie di laboratorio più ampia della media di Ispra, né che i mezzi finanziari da lui ottenuti in un modo o nell'altro non erano inferiori a tale media. Egli non ha potuto nemmeno contestare che la maggior parte degli altri ricercatori del Centro, malgrado le difficoltà tecniche esistenti durante il periodo di cui trattasi, sono riusciti a lavorare in modo tale da consentire alla convenuta di nominarli in ruolo. Infine, né al momento in cui ha firmato per conoscenza il rapporto d'integrazione, né in corso di causa, il ricorrente ha dimostrato in modo preciso e circostanziato, con l'appoggio di considerazioni scientifiche, che gli apparecchi di cui disponeva non erano sufficienti per dare inizio alla «messa a punto della tecnica di preparazione di 'pellets' d'allumina che potessero essere osservati in trasparenza nei raggi infrarossi», messa a punto che costituiva il lavoro a breve termine definito nella sopra ricordata nota del 4 giugno 1962 e che è il solo che ci interessi.
Le deposizioni dei testimoni sentiti ad istanza del ricorrente non sono atte a provare che il ricorrente non era stato in grado di dare inizio alla sua attività. Il teste Gillot ha dichiarato di non essere uno specialista degli apparecchi di cui il ricorrente aveva bisogno. Il teste Höpper ha dichiarato che, non conoscendo il programma di ricerche del ricorrente, non era in grado di dire se questi potesse già dare inizio alle ricerche.
É vero che il sig. Kosiba — il quale, risiedendo negli Stati Uniti, non ha potuto comparire dinanzi alla Corte, ma ha inviato una lettera, non coperta da giuramento, che la Corte ha unito al fascicolo — ha dichiarato che all'epoca in cui egli era a contatto col ricorrente questi non disponeva «degli apparecchi necessari per eseguire (“to perform”) il lavoro di ricerca che gli era stato affidato». Tuttavia, il Kosiba ha precisato che i suoi contatti col personale del Servizio fisico-chimica sono stati solo «sporadici».
D'altro lato, il contesto del passo sopra citato non lascia chiaramente intendere se il Kosiba ritenesse che gli apparecchi a disposizione del ricorrente non erano sufficienti nemmeno per dare inizio con profitto al programma a breve termine definito nella nota del Marchetti in data 4 giugno 1902.
cc) Le considerazioni esposte sub aa) e bb) mostrano che gli elementi essenziali della causa non sono atti a porre seriamente in dubbio la fondatezza del giudizio espresso dalla Commissione d'integrazione. Esse infirmano inoltre la tesi secondo la quale la cattiva prova data dal ricorrente sarebbe stata causata dal cattivo funzionamento del Servizio fisico-chimica. Se il fatto di aver giudicato il senso pratico del ricorrente durante un periodo caratterizzato da rilevanti difficoltà obiettive può essere indizio di un certo rigore, la Corte non può considerare tale rigore come illegittimo, senza violare i principi relativi alla separazione dei poteri.
Posto che 1 giudizi sono di esclusiva competenza dell'Istituzione, a questa spetta in linea di principio il determinare il grado di rigore o d'indulgenza con cui essa intendeva valutare gli eventuali difetti degli interessati. Si deve inoltre tener conto del fatto che, accettando un contratto che attribuiva ad entrambe le parti la facoltà di recesso col preavviso di un mese, il ricorrente si era assoggettato ad un regime in cui il potere discrezionale dell'amministrazione aveva grande rilevanza.
Da tutto quanto precede risulta che la presente censura va respinta senza che sia necessario procedere alla nomina di un perito.
Dal complesso delle considerazioni esposte sopra, sotto i numeri da 1o à 10o, discende che il secondo motivo va disatteso.
SENTENZA › IN DIRITTO › II — Sulla causa 65-63 › 2. Nel merito › A — Mancata nomina in ruolo e licenziamento › c) Sul terzo motivo
paragrafo 1
Secondo il ricorrente, il Marchetti avrebbe esercitato i suoi poteri allo scopo di ottenere il suo licenziamento; ciò costituirebbe uno sviamento di potere e uno sviamento di procedura. In proposito il ricorrente deduce :
paragrafo 2
il ritardo con cui è stato redatto il rapporto relativo al periodo di prova;
il giudizio sfavorevole espresso nel rapporto d'integrazione ;
il fatto che, il 16 gennaio 1963, il Marchetti ha ordinato al ricorrente di consegnare il materiale del suo laboratorio ad un altro ricercatore;
il fatto che, fin dal 28 febbraio 1963, cioè già prima della decisione di non integrarlo, il nome del ricorrente era stato cancellato dall'organico del Servizio fisico-chimica.
paragrafo 3
Dalla motivazione relativa al secondo motivo si desume che il rendimento del ricorrente poteva essere qualificato insufficiente; questo fatto basta a spiegare i giudizi e gli atti di cui trattasi. Nel fascicolo non vi è poi nulla che possa far ritenere che l'atteggiamento del Marchetti nei confronti del ricorrente avesse dei moventi criticabili. Al contrario, soprattutto dal rapporto d'integrazione che si esprime in modo positivo su determinati aspetti della personalità del ricorrente, emerge che il Marchetti ha cercato di limitare le sue critiche al minimo indispensabile. Queste considerazioni sono del pari in contrasto con le restanti censure elevate dal ricorrente sotto il presente motivo, censure secondo le quali sia il Ritter sia la Commissione d'integrazione, scientemente o per negligenza, avrebbero semplicemente fatto propri i giudizi assertivamente ostili del Marchetti.
paragrafo 4
Il motivo è quindi infondato.
paragrafo 5
Dal complesso delle considerazioni esposte sopra (sub a, b e c) emerge che le conclusioni del ricorrente relative alla mancata nomina in ruolo e al licenziamento sono infondate.
SENTENZA › IN DIRITTO › II — Sulla causa 65-63 › 2. Nel merito › B — Domanda di risarcimento dei danni
paragrafo 1
a) Il ricorrente lamenta in via principale il pregiudizio arrecatogli dall'illecito che infìcierebbe la decisione impugnata.
Come appare dalle considerazioni sopra esposte, detta decisione non è inficiata da alcuno dei vizi denunciati dal ricorrente. Una decisione di cui non sia stata provata l'illegittimità può costituire un illecito ed arrecare un danno risarcibile al suo destinatario soltanto qualora contenga critiche superflue nei suoi riguardi. Non è questo il caso nostro, posto che la motivazione della decisione impugnata è limitata allo stretto indispensabile.
La domanda principale è quindi infondata.
b) In subordine, il ricorrente sostiene di aver diritto al risarcimento dei danni anche qualora la Corte non ritenga illegittima la decisione impugnata.
1o A tale proposito egli assume che, per vari motivi, la convenuta gli avrebbe dovuto concedere un termine di preavviso più lungo.
Il termine di preavviso di un mese applicato nei confronti del ricorrente è conforme a quanto stabilisce il contratto d'assunzione. A norma dell'articolo 102, n. 2 dello Statuto del personale, il ricorrente ha inoltre ricevuto l'indennità di due mesi prevista dall'articolo 34 dello stesso Statuto.
Attenendosi strettamente alla lettera delle disposizioni che disciplinavano la posizione del ricorrente, la convenuta avrebbe commesso un illecito soltanto se fosse provato che dette disposizioni erano manifestamente ingiuste o vessatorie, ovvero che, all'atto della stipulazione del contratto d'impiego, il ricorrente non aveva dato liberamente il proprio consenso. Quanto al primo punto, le difficoltà inerenti alla costituzione di un Centro di ricerche comunitarie giustificano il fatto che la convenuta, nel periodo prestatutario, si sia riservata una certa libertà d'azione. Quanto al secondo punto, il ricorrente non ha nemmeno asserito di aver accettato il periodo di preavviso di un mese in seguito a violenza morale.
2o Il ricorrente si duole di non esser stato collocato ad un grado superiore al termine del periodo di prova e, in generale, denuncia la «responsabilità dei capi» per quanto riguarda il «mancato funzionamento» dei Servizi di Ispra.
Per quanto riguarda il primo punto, l'inquadramento del ricorrente era conforme alle clausole del suo contratto d'assunzione. Per quanto riguarda il secondo punto, il ricorrente tende ad attribuire il proprio licenziamento a fattori indipendenti dalla sua responsabilità, tesi questa in contrasto con le considerazioni esposte sopra, nell'esaminare il secondo motivo.
Da quanto precede deriva che la domanda di risarcimento dei danni presentata in subordine va respinta.
SENTENZA › IN DIRITTO › II — Sulla causa 65-63 › 2. Nel merito › C — Spese di trasloco dal luogo d'origine alla sede di servizio ed indennità di prima sistemazione.
paragrafo 1
Il ricorrente denuncia l'illegittimità della decisione del 18 aprile 1963 con cui la convenuta gli ha negato il rimborso delle spese di trasloco e l'indennità di prima sistemazione.
paragrafo 2
A torto il ricorrente sostiene che dette prestazioni erano disciplinate, per quanto lo riguarda, o dallo Statuto del personale della C.E.E. e della C.E.E.A., o dal vecchio Statuto del personale della C.E.C.A. Salvo espresse disposizioni in contrario, il primo di detti statuti non è infatti applicabile ai dipendenti assunti sotto il regime dei contratti detti di Bruxelles. Per quanto riguarda il secondo Statuto, la sua applicazione analogica a detti dipendenti era da escludersi nei limiti in cui la loro situazione era disciplinata dal contratto o dalle circolari di carattere generale emesse dall'Istituzione.
paragrafo 3
Il contratto del ricorrente non conteneva alcun richiamo alle questioni di cui trattasi: queste erano però disciplinate dalla circolare n. 50, emanata dalla convenuta il 24 febbraio 1959. Il presente capo della domanda va quindi esaminato in base e detta circolare.
paragrafo 4
A norma di questa, il diritto del dipendente alle prestazioni di cui trattasi era subordinato essenzialmente al giudizio favorevole del capo servizio circa le attitudini del dipendente stesso. Le parti contrastano sulla questione del se tale condizione fosse soddisfatta; il ricorrente possiede una copia della domanda d'autorizzazione da lui presentata al Marchetti, copia da questi firmata, sulla quale la frase relativa alle attitudini dell'interessato non è cancellata. La stessa frase è stata invece cancellata sull'originale della domanda, del pari firmata dal Marchetti, e recante inoltre la menzione «rifiutato» apposta dal Vice-direttore del Centro, sig. Mercereau.
paragrafo 5
Il capo servizio non era competente a statuire sulla domanda di cui trattasi; il «parere» ch'egli doveva esprimere, non essendo una decisione, poteva essere modificato fino a quando non fosse intervenuto un atto di tale natura. D'altro lato, a norma della circolare n. 50, l'organo competente non era vincolato dal parere favorevole del capo servizio: il rifiuto del Mercereau, come pure la decisione impugnata che lo conferma, non sono quindi affatto in contrasto con la predetta circolare.
paragrafo 6
Inutilmente il ricorrente fa valere che, anteriormente al rifiuto, il servizio del personale aveva approvato il preventivo steso da un'impresa di trasporti; l'approvazione riguarda infatti unicamente l'eventuale importo da rimborsare, non già il rimborso stesso.
paragrafo 7
Da tutto quanto precede risulta che il presente capo della domanda è infondato.
SENTENZA › IN DIRITTO › II — Sulla causa 65-63 › 2. Nel merito › D — Coefficiente correttore
paragrafo 1
Il ricorrente ha chiesto che la convenuta sia condannata a versargli la somma di franchi belgi 23.428, anticipatagli nel gennaio 1963 e poi trattenuta sulla liquidazione.
paragrafo 2
In una lettera della Direzione generale amministrazione e personale, prodotta dallo stesso ricorrente, è detto che «la concessione di questo anticipo non pregiudica affatto il risultato della procedura d'integrazione».
paragrafo 3
La lettera dice inoltre : «L'anticipo sarà conguagliato in seguito e, ove il suo ammontare fosse superiore al dovuto, l'eccedenza potrà essere recuperata sulle somme a qualsiasi titolo dovute-Le dalla Commissione». Il ricorrente non ha contestato che l'anticipo gli sia stato versato quale coefficiente correttore.
paragrafo 4
Tale coefficiente è disciplinato dallo statuto del personale della C.E.E. e della C.E.E.A. o, eventualmente, dal regime applicabile agli altri dipendenti di dette comunità, testi che non sono mai stati applicabili al ricorrente. D'altro lato, la lettera sopra citata mostra che la convenuta si è riservata il diritto di recuperare la somma di cui trattasi qualora il beneficiario non fosse integrato. La convenuta aveva quindi il diritto di trattenere la somma.
paragrafo 5
La domanda del ricorrente è infondata.
SENTENZA › IN DIRITTO › II — Sulla causa 65-63 › 2. Nel merito › E — Prove offerte
paragrafo 1
Posto che la Corte dispone già di tutti gli elementi necessari per definire il presente giudizio, è superfluo procedere all'assunzione delle varie prove offerte dalle parti (all'infuori di quelle già assunte dalla Corte), in ispecie dal ricorrente con istanze 12 luglio 1963 e 6 novembre 1964.
SENTENZA › IN DIRITTO › III — Sulle spese
paragrafo 1
Nella causa 65-63 il ricorrente è rimasto soccombente. Il ricorso 19-63 è divenuto privo d'oggetto: dalla motivazione relativa alla causa 65-63 si desume cionondimeno che esso era infondato. A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente va condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'articolo 70 dello stesso regolamento, nelle cause proposte da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle Istituzioni restano a carico di queste.
paragrafo 2
L'ordinanza 25 giugno 1963, con cui il Presidente della Corte ha respinto una domanda incidentale del ricorrente, come pure l'ordinanza della Prima Sezione della Corte in data 13 novembre 1964, relativa all'audizione di determinati testimoni, hanno riservato ogni decisione sulle spese. Le spese relative alla domanda incidentale del ricorrente devono seguire la sorte delle spese del procedimento principale, mentre quelle relative all'audizione dei testimoni vanno poste a carico della convenuta, posto che i testimoni sono stati sentiti nella loro qualità di funzionari.
paragrafo 3
Con ordinanza 5 luglio 1963, la Prima Sezione della Corte ha ammesso parzialmente il ricorrente al gratuito patrocinio ed ha deciso che la Cassa della Corte avrebbe anticipato al ricorrente la somma, recuperabile, di 25.000 franchi belgi. A norma dell'articolo 76, n. 5, del regolamento di procedura, detta somma va distratta a profitto della Cassa della Corte.
Dispositivo
Per questi motivi :
Letti gli atti di causa;
Vista la relazione del giudice relatore;
Sentite le deduzioni orali delle parti ;
Sentite le deposizioni dei testimoni;
Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;
Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'Energia Atomica;
Visto lo Statuto del Personale della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, e specialmente gli articoli 102 e 110;
Visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, e specialmente gli articoli 69, 70 e 76;
LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1o Non vi è motivo di statuire sul ricorso 19-63.
2o Il ricorso 65-63 è respinto.
3o Il ricorrente sopporterà le proprie spese, ivi comprese quelle relative alla domanda incidentale.
4o Il ricorrente verserà alla Cassa della Corte la somma di 25.000 franchi belgi.
5o La convenuta sopporterà le proprie spese, ivi comprese quelle relative alla domanda incidentale; essa sopporterà inoltre le intere spese relative all'audizione dei testimoni.
Firme
Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, l'8 luglio 1965.
Delvaux
Trabucchi
Strauß
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, l'8 luglio 1965.
Il Cancelliere
A. Van Houtte
per il Presidente della Prima Sezione
L. Delvaux