Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali
Testo in vigore al
Art. 55 Decadenza
1. In materia di decadenza dall'impiego si applicano ai dipendenti delle unita' sanitarie locali le disposizioni per i dipendenti dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 56 Dispensa dal servizio
1. La dispensa dal servizio del personale e' adottata:
1) quando sia stata accertata l'inabilita' permanente del dipendente a prestare servizio e nel caso in cui, scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita', il dipendente stesso risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio;
2) quando sia stato constatato il persistente insufficiente rendimento o sia stata provata la sopravvenuta incapacita' professionale del dipendente.
2. La proposta di dispensa dal servizio per inabilita' e' notificata al dipendente, cui e' data facolta' di chiedere che il giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandato ad apposito collegio medico. La dispensa per inabilita' ha effetto, nella ipotesi di scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita', dal giorno successivo a detta scadenza e in tutte le altre ipotesi dalla data del relativo provvedimento.
3. Quando l'attivita' del dipendente e' giudicata scadente ed insufficiente in modo grave e continuativo viene proposta la sua dispensa dal servizio per incapacita' professionale.
4. La proposta di dispensa viene presentata al comitato di gestione: dal presidente del comitato di gestione per il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario; dal coordinatore sanitario o dal coordinatore amministrativo, secondo le rispettive competenze, per il personale restante, su relazione scritta e circostanziata del diretto superiore del dipendente.
5. La proposta di dispensa, motivata specificatamente, deve essere notificata dall'unita' sanitaria locale all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il dipendente proposto per la dispensa ha diritto di prendere visione degli atti che sono alla base della proposta e di presentare, ove creda, le sue controdeduzioni scritte entro trenta giorni dalla notifica.
6. Qualora l'unita' sanitaria locale non ritenga valide le controdeduzioni presentate o quando l'interessato non presenti entro il termine stabilito alcuna controdeduzione, la questione viene rimessa per il giudizio ad una speciale commissione tecnica, composta da cinque membri, di cui uno scelto dall'interessato, uno scelto dall'unita' sanitaria locale, due designati dall'ordine professionale di categoria per il personale sanitario professionale e tecnico laureato, e dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative per il restante personale, ed uno con funzione di presidente nominato dalla regione.
7. I membri della commissione devono essere di profilo professionale e posizione funzionale almeno pari a quelli del dipendente del quale e' proposta la dispensa.
8. Qualora l'interessato non provveda alla nomina del proprio rappresentante, l'ordine professionale di categoria e le organizzazioni sindacali designano tre, anziche' due membri.
9. La commissione, nella prima riunione, puo' proporre la sospensione cautelare quando ricorrano motivi urgenti.
10. La commissione deve avere ampia possibilita' di indagine e di acquisizione agli atti di tutti gli elementi di cui ritenga opportuno venire in possesso.
11. La decisione definitiva sulla dispensa spetta al comitato di gestione. Essa e' soggetta ai gravami previsti dalla legge e non pregiudica il diritto all'indennita' di liquidazione ed al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.
Art. 57 Destituzione di diritto
1. Il dipendente incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:
a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del codice penale; per delitti contro la moralita' pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;5
b) per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della liberta' vigilata.
Art. 58 Reintegrazione del dipendente prosciolto
1. Il dipendente destituito ai sensi del precedente articolo e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione, con la medesima posizione ed anzianita' che aveva all'atto della destituzione.
Art. 59 Riammissione in servizio
1. Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni, per dispensa dal servizio per motivi di salute o decadenza conseguente a mancata assunzione o riassunzione in servizio nel termine prefissatogli, puo' essere riammesso in servizio con motivato provvedimento della regione.
2. La riammissione deve essere chiesta entro un anno dalla cessazione dall'impiego ed e' subordinata al possesso dei requisiti generali per l'assunzione, escluso quello della eta', e alla vacanza del posto.
3. Al dipendente riammesso in servizio si applicano le, disposizioni di cui all'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Il periodo di servizio prestato prima della riammissione e' valutato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, subordinatamente alla restituzione delle indennita' percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto, maggiorate degli interessi legali.
Capo VI. Commissioni per i problemi del personale e diritti sindacali
Art. 60 Commissione del personale dell'unita' sanitaria locale
1. E' istituita in ogni unita' sanitaria locale una commissione per i problemi del personale. La commissione e' presieduta dal presidente del comitato di gestione o, per sua delega, da un membro dello stesso comitato ed e' composta dal coordinatore sanitario e dal coordinatore amministrativo e da venti dipendenti dell'unita' sanitaria locale per meta' nominati dalla stessa e per meta' eletti da tutto il personale.
2. La commissione del personale esprime pareri e formula proposte
sulla formazione e modificazione del regolamento organico del personale dell'unita' sanitaria locale e delle piante organiche dei diversi presidi e servizi, sulla organizzazione amministrativa, sull'impiego del personale, sul passaggio del personale da una funzione ad altra equivalente nell'ambito della medesima posizione ed e' sentita sui trasferimenti ed in genere su tutti i provvedimenti di carattere non economico che riguardano il personale.
3. Con legge regionale sono disciplinati le modalita' di funzionamento della commissione, le funzioni di segreteria, nonche' le modalita' per la nomina e per l'elezione dei componenti, garantendo la rappresentanza delle categorie, in relazione sia alla loro consistenza numerica sia alla rilevanza delle funzioni esercitate e delle connesse responsabilita'.
Art. 61 Commissione di disciplina
1. E' istituita in ogni unita' sanitaria locale una commissione di disciplina per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 51 composta da dipendenti dell'unita' sanitaria locale per meta' nominati dalla stessa e per meta' designati dalle organizzazioni sindacali interessate.
2. Per ciascun membro titolare e' nominato un supplente con le stesse modalita' previste per i rispettivi titolari.
3. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente della commissione, ne fa le veci il membro da lui designato il quale e', a sua volta, sostituito dal supplente.
4. Per la validita' delle riunioni della commissione e' necessaria la maggioranza qualificata di due terzi.
5. In materia di astensioni e ricusazioni dei componenti della commissione di disciplina si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
6. Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali e' richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la commissione e' integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale.
7. Con la legge regionale sono disciplinati il numero dei componenti della commissione, le modalita' di funzionamento e le funzioni di segreteria, nonche' le modalita' per la nomina e per la designazione dei componenti.
Art. 62 Diritti sindacali
1. Ai dipendenti delle unita' sanitarie locali si applicano, per quanto attiene alla disciplina dei diritti di liberta' di opinione e di liberta' e attivita' sindacali, le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalle eventuali successive modifiche, con le integrazioni e le norme di attuazione stabilite nell'accordo nazionale unico.
Capo VII. Qualifiche funzionali e attribuzioni del personale
Art. 63 Ascrizione dei profili professionali alle qualifiche funzionali e attribuzioni del personale
1. L'ascrizione dei profili professionali previsti dal presente decreto alle qualifiche funzionali sara' effettuata sulla base dei criteri e modalita' fissati nella normativa generale del pubblico impiego, tenuto conto di quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo.
2. Per il personale medico le attribuzioni spettanti nelle singole posizioni funzionali restano determinate come segue: Il medico appartenente alla posizione iniziale svolge funzioni medico-chirurgiche di supporto e funzioni di studio, di didattica e di ricerca, nonche' attivita' finalizzate alla sua formazione, all'interno dell'area dei servizi alla quale e' assegnato, secondo le direttive dei medici appartenenti alle posizioni funzionali superiori. Ha la responsabilita' per le attivita' professionali a lui direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonche' per i risultati conseguiti. La sua attivita' e' soggetta a controllo e gode di autonomia vincolata alle direttive ricevute.
3. Il medico appartenente alla posizione intermedia svolge funzioni autonome nell'area dei servizi a lui affidata, relativamente ad attivita' e prestazioni medico-chirurgiche, nonche' ad attivita' di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione dipartimentale, anche sotto il profilo della diagnosi e cura, nel rispetto delle necessita' del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal medico appartenente alla posizione apicale.
4. Il medico appartenente alla posizione apicale svolge attivita' e prestazioni medico-chirurgiche, attivita' di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unita' operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.
5. A tal fine cura la preparazione dei piani di lavoro e la loro attuazione ed esercita funzioni di indirizzo e di verifica sulle prestazioni di diagnosi e cura, nel rispetto della autonomia professionale operativa del personale dell'unita' assegnatagli, impartendo all'uopo istruzioni e direttive ed esercitando la verifica inerente all'attuazione di esse.
6. In particolare, per quanto concerne le attivita' in ambiente ospedaliero, assegna a se' e agli altri medici i pazienti ricoverati e puo' avocare casi alla sua diretta responsabilita', fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
7. Le modalita' di assegnazione in cura dei pazienti debbono rispettare criteri oggettivi di competenza, di equa distribuzione del lavoro, di rotazione nei vari settori di pertinenza.
8. Le attivita' svolte dal medico della posizione apicale sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertare la rispondenza dei provvedimenti adottati alle leggi e ai regolamenti; egli redige, altresi', una relazione annuale sull'attivita' svolta.
9. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanita', sentite le regioni, l'ANCI e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, sono stabilite, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, le attribuzioni del restante personale addetto ai presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali.
Titolo III. Norme finali e transitorie
Art. 64 Tabelle di equiparazione
1. Il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite alle unita' sanitarie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sara' inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2. Per il personale che riveste qualifiche non espressamente indicate nelle tabelle, l'inquadramento, salvo quanto stabilito nell'art. 1, avra' luogo con riferimento a quanto previsto per le qualifiche equipollenti.
2. Fino al definitivo inquadramento nelle piante organiche, l'utilizzazione provvisoria del personale da parte delle unita' sanitarie locali avra' luogo sulla base delle equiparazioni previste nelle tabelle.
3. L'inquadramento nei ruoli delle regioni del personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, sara' attuato con le modalita' fissate dalle leggi regionali, secondo le tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del presente decreto.
4. I requisiti e le condizioni inerenti alle qualifiche, ai livelli, all'esercizio di funzioni, alle anzianita' di servizio e di qualifica, nonche' al numero di posti letto di assistiti e di assicurati, sono riferiti a quelli gia' deliberati e approvati alla data del presente decreto, fermo quanto espressamente previsto nelle tabelle e salvo modificazioni conseguenti a pubblici concorsi.
Art. 65 Inquadramento del personale delle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri
1. Il personale dipendente alla data del 10 dicembre 1977 dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'art. 67 della legge 28 dicembre 1978, n. 833, e' assunto dalle amministrazioni di destinazione, previa equiparazione delle posizioni giuridiche e di livello funzionale ricoperte nell'associazione di provenienza a quelle previste dal presente decreto. Fino al definitivo inquadramento ai sensi del comma precedente, il personale che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ne faccia domanda e' assegnato alle regioni con il trattamento economico in godimento a carico del fondo sanitario regionale.
Art. 66 Norme per la prima collocazione nelle piante organiche dell'unita' sanitaria locale
1. Nella prima applicazione del presente decreto i posti previsti nelle piante organiche di ciascuna unita' sanitaria locale sono assegnati a coloro che all'atto dell'approvazione della pianta organica erano titolari dei corrispondenti posti presso sedi, servizi e uffici di istituti, enti e gestioni sanitarie ubicati nell'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale.
2. L'assegnazione dei posti dei servizi psichiatrici delle unita' sanitarie locali, istituiti ai sensi degli articoli 34 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, deve essere effettuata con i criteri previsti all'art. 2 del decreto ministeriale 15 giugno 1978.
3. In caso di piu' aventi diritto, ovvero di mancata corrispondenza fra i posti degli istituti, enti e gestioni di provenienza e quelli previsti nell'organico dell'unita' sanitaria locale, i posti sono assegnati mediante concorso, per titoli, da valutare con i criteri fissati nel decreto di cui all'art. 12.
4. La regione detta norme per la collocazione negli organici delle unita' sanitarie locali e per la utilizzazione del personale non collocato ai sensi dei commi precedenti, garantendo allo stesso la posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente, istituto o gestione di provenienza secondo le tabelle di equiparazione allegate al presente decreto.
5. La regione detta norme per la collocazione nelle piante organiche delle unita' sanitarie locali e per la utilizzazione del personale, attualmente operante negli ospedali psichiatrici e nei servizi e presidi psichiatrici pubblici territoriali extraospedalieri, che si rendera' disponibile a seguito della istituzione dei servizi psichiatrici previsti dall'art. 34, primo comma, e dall'art. 64, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, K del graduale superamento degli ospedali psichiatrici neuropsichiatrici.
Art. 67 Concorsi riservati
1. Le regioni, le istituzioni ospedaliere pubbliche nonche' i comuni e le province e loro consorzi bandiscono appositi concorsi, da espletare con le procedure previste per i relativi concorsi pubblici di assunzione, per la copertura dei posti vacanti nelle rispettive piante organiche riservati a coloro, compreso il personale amministrativo, che abbiano prestato servizio non di ruolo in via esclusiva e in modo continuativo, in posti vacanti dei propri servizi sanitari nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978, e che siano in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. A tal fine gli interessati devono presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita richiesta all'amministrazione o ente di appartenenza, che provvede a bandire i concorsi previo accertamento dei seguenti requisiti e condizioni:
a) il personale doveva possedere alla data di assunzione in servizio non di ruolo e alla data del 28 dicembre 1978 tutti i requisiti, fatta eccezione per il limite di eta', prescritti per l'ammissione ai concorsi pubblici di assunzione nei posti gia' occupati; l'idoneita' nella disciplina deve essere posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) ha diritto al concorso riservato
Il personale che abbia svolto, ai sensi dell'art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, o di analoghe norme di legge o regolamentari, funzioni o mansioni superiori in un posto di organico comunque vate o il cui titolare sia stato trasferito per incarico o a seguito di concorso presso lo stesso od altro ente;c) l'assunzione nella posizione non di ruolo deve essere stata disposta con regolare atto formale della amministrazione o ente di appartenenza in base ai rispettivi regolamenti interni;
d) possono essere messi a concorso i posti comunque vacanti nelle piante organiche alla data di entrata in vigore del presente decreto purche' conferibili mediante pubblico concorso.
3. Nei concorsi riservati previsti dal presente articolo la valutazione dei titoli e' effettuata con le norme e le procedure concorsuali vigenti presso gli enti che bandiscono i concorsi.
4. Nei concorsi ospedalieri i componenti della commissione esaminatrice per i quali e' previsto il sorteggio possono essere designati direttamente dagli enti prescindendo dal sorteggio stesso.
5. Sono considerati vacanti oltre ai posti di cui alla lettera d) del secondo comma anche quelli che risulteranno disponibili a seguito dell'espletamento dei concorsi riservati al personale che abbia svolto funzioni o mansioni superiori in base al presente articolo.
Art. 68 Norme transitorie per l'accesso alla posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario
1. Nella prima applicazione del presente decreto, i posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario dei servizi ospedalieri che risulteranno complessivamente vacanti nelle piante organiche delle unita' sanitarie locali determinate ai sensi dell'art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono conferiti dalla regione, previo concorso, per titoli ed esami, agli assistenti della disciplina e agli ispettori sanitari, appartenenti al ruolo della regione, che siano in possesso dell'idoneita' nella disciplina o abbiano, nella disciplina stessa e in disciplina affine, una anzianita' complessiva di servizio a tempo pieno di almeno sei anni o a tempo definito di almeno sette anni.
2. I concorsi riservati previsti dal presente articolo sono espletati con le procedure stabilite con il decreto di cui all'art. 12. Il punteggio per la valutazione dei titoli sara' assegnato per due terzi ai titoli di carriera e per un terzo ai titoli accademici, di studio, scientifici e alle pubblicazioni.
Art. 69 Norme transitorie per l'accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base e dei servizi veterinari
1. Nella prima applicazione del presente decreto i posti di posizione apicale previsti per la direzione dei servizi di assistenza sanitaria di base nelle piante organiche delle unita' sanitarie locali, determinate ai sensi dello art. 115, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono conferiti, previo concorso per titoli, dalla regione, in ciascuna unita' sanitaria locale, ai medici titolari di condotta medica, che abbiano una anzianita' complessiva di servizio, nella qualifica di medico condotto, di almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I posti sono riservati ai titolari delle condotte mediche dei comuni che fanno parte dell'unita' sanitaria locale. Se un comune comprende piu' unita' sanitarie locali i posti non conferiti sono attribuiti, con successivo concorso, ai medici titolari di condotta medica nel comune stesso.
3. Con provvedimento regionale sara' disciplinata, in stretta analogia con quanto previsto nei commi precedenti, l'assegnazione in favore dei veterinari dei posti di posizione apicale nei servizi veterinari previsti, nelle piante organiche, ai sensi degli articoli 15, nono comma, e 16 della legge 23 dicembre 1978; n. 833.
4. Nei concorsi riservati previsti dal presente articolo la valutazione dei titoli e' effettuata sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all'art. 12, da - una apposita commissione nominata dalla regione e composta da un funzionario regionale, in qualita' di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unita' sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dall'ordine professionale.
Art. 70 Riserva di posti nei primi concorsi pubblici
1. Nel primo concorso pubblico per ciascuna posizione funzionale bandito ai sensi del presente decreto e fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti, la regione riserva due terzi dei posti messi a concorso o, in caso di un solo posto, il posto stesso, al personale addetto esclusivamente e in modo continuativo ai servizi sanitari trasferiti alle unita' sanitarie locali nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978, il quale non abbia usufruito dei benefici previsti dallo art. 67 per carenza dei requisiti e condizioni stabiliti al secondo comma dello stesso articolo.
2. I posti riservati non conferiti sono attribuiti ai candidati non riservatari secondo l'ordine di graduatoria.
3. Le regioni per accertate esigenze assistenziali possono autorizzare le unita' sanitarie locali a trattenere in servizio il predetto personale fino all'espletamento dei relativi concorsi.
Art. 71 Modalita' transitorie per i concorsi di assunzioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 12, i posti vacanti o che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio per le cause di cui all'art. 52, negli organici delle strutture e dei servizi sanitari gia' trasferiti alle unita' sanitarie locali, possono, per riconosciute inderogabili esigenze assistenziali, essere ricoperti mediante pubblici concorsi.
2. Non possono essere messi a concorso pubblico i posti per i quali esistano aventi diritto al concorso riservato di cui all'art. 67.
3. I concorsi sono espletati dalla regione, con le norme e le procedure concorsuali vigenti presso gli enti gia' titolari dei servizi sanitari nei quali esistono le vacanze;
4. nelle commissioni giudicatrici i rappresentanti degli enti sono sostituiti da rappresentanti delle regioni.
5. I concorsi di cui al primo comma possono essere banditi ed espletati complessivamente per piu' enti.
6. I concorsi per i quali alla data di costituzione delle unita' sanitarie locali siano stati gia' ammessi i candidati e costituite le commissioni d'esame, sono portati a termine dalle commissioni esaminatrici con la procedura vigente presso l'ente che ha indetto il concorso. La regione, riconosciuta la regolarita' degli atti concorsuali provvede all'approvazione della graduatoria e alla nomina dei vincitori.
7. I concorsi gia' banditi alla data di costituzione delle unita' sanitarie locali sono portati a termine dalla regione con le procedure di cui al terzo comma.
Art. 72 Riserva di posti per il personale gia' dipendente da amministrazioni o enti a carattere nazionale
1. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto il dieci per cento dei posti vacanti e' riservato ai trasferimenti del personale assegnato alle unita' sanitarie locali, in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gia' dipendente da amministrazioni o enti pubblici a carattere nazionale.
2. I predetti posti sono conferiti secondo l'anzianita' di servizio. I posti riservati non conferiti sono attribuiti mediante pubblico concorso;
Art. 73 Rapporti convenzionali in corso
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 9 e limitatamente ad un triennio dall'applicazione del presente decreto, i comitati di gestione delle unita' sanitarie locali possono confermare i rapporti convenzionali gia' instaurati tra comuni, province e loro consorzi ed enti ospedalieri con operatori esplicanti attivita' in servizi sanitari, ivi compresi i rapporti con i veterinari coadiutori.
2. Il personale di cui al comma precedente nei concorsi pubblici di assunzione, banditi entro il periodo di cui al precedente comma, e' esonerato dal requisito del limite di eta'.2
Art. 74 Trattamento di quiescenza del personale
1. Il personale dipendente, addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali, e' obbligatoriamente iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.
2. L'obbligo della iscrizione di cui al precedente comma e' esteso anche al personale comunque trasferito alle unita' sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quelle indicate nel precedente primo comma, si applica l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonche' per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.
4. Ai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dello art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Si applica, altresi', il terzo comma del presente articolo.
Art. 75 Opzione per la posizione assicurativa in atto
1. Al personale contemplato nell'art. 74, secondo comma, o ai loro superstiti, e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di iscrizione nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unita' sanitarie locali.
2. La facolta' di opzione di cui al precedente comma puo' essere esercitata, nello stesso termine di sei mesi ivi previsto, dai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. In favore del personale di cui ai precedenti commi e' costituita presso l'INPS una gestione speciale ad esaurimento che provvedera' all'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di previdenza, anche per quanto concerne il versamento dei contributi previdenziali ripartiti secondo le attuali proporzioni.
4. Per garantire la continuita' delle prestazioni a carico dei fondi integrativi di previdenza di cui ai precedenti commi, il personale degli enti soppressi addetto ai servizi relativi ai predetti fondi di previdenza e' trasferito all'INPS con le procedure stabilite dall'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, previa integrazione dei contingenti determinati a norma dello stesso art. 67, primo comma.
5. Il finanziamento della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS a norma dei precedenti commi e' assicurato, per le pregresse posizioni previdenziali relative al personale in servizio e in quiescenza, mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura. A tal fine saranno utilizzate le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 77, quinto comma, ovvero sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
6. Nei confronti del personale di cui al secondo comma che chieda di non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, o negli altri ruoli delle amministrazioni dello Stato, si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti dei preesistenti fondi di previdenza per i casi di dispensa dal servizio per riduzione di organico.
7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con effetto dalla data di costituzione della gestione speciale prevista dal presente articolo, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' dovuta esclusivamente sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, restando in ogni caso non dovuto sulla pensione integrativa l'incremento dell'indennita' integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364.12