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Sez. 3, Sentenza n. 670 del 16/03/1970 Ud. (dep. 22/06/1970) Rv. 114554 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA -NOZIONE TECNICO GIURIDICA.*
Stato
decisa il 1970-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/114554-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA -NOZIONE TECNICO GIURIDICA.*

La nozione tecnico-giuridica di costruzione e globale ed investe tutte le parti di un edificio pertanto qualunque modificazione dello stato di fatto non dipendente dalla esecuzione di un manufatto avente carattere di assoluta precarieta, da risultare, comunque, dalla stessa natura dell'oggetto obiettivamente considerato nei suoi dati tecnici e senza essere desunta dalla destinazione subiettivamente stabilita dagli interessati, ne da vincoli contrattuali eventualmente limitativi della durata dell'immanenza dell'opera, rientra nella normativa dello art 31 della legge urbanistica. (V 114550, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)