Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
Testo in vigore al
Art. 15 Detrazioni soggettive dall'imposta
1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si
detraggono, per quota esente, lire 96.000 se il reddito complessivo netto non supera lire 10 milioni ovvero lire 36.000 se lo stesso reddito supera detto importo.
2. Si detraggono inoltre, per carichi di famiglia:
1) lire 108.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire novecentosessantamila al lordo degli oneri deducibili;2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di eta':
3. L. 12.000 per un figlio;
4. L. 24.000 per due figli;
5. L. 36.000 per tre figli;
6. L. 48.000 per quattro figli;
7. L. 72.000 per cinque figli;
8. L. 108.000 per sei figli;
9. L. 144.000 per sette figli;
10. L. 228.000 per otto figli;
11. L. 108.000 per ogni altro figlio.
12. La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al
lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire novecentosessantamila.
13. Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire novecentosessantamila la detrazione per i figli spetta all'altro coniuge in misura doppia. La detrazione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia. In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di lire ventiquattromila;
3) lire dodicimila per ciascuna delle persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle previste nel precedente n. 2), che non possieda redditi propri superiori a lire novecentosessantamila e conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
14. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le
persone cui si riferiscono, eccettuati i figli o affiliati minori di eta' per i quali e' sufficiente la dichiarazione del contribuente, attestino di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti stabiliti ai sensi del comma precedente.
15. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e
competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
Art. 16 Altre detrazioni
1. Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di lavoro dipendente di una o piu' persone, per ciascuna di esse si detraggono dall'imposta:
a) lire trentaseimila, rapportate al periodo di lavoro nell'anno, a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito;313
b) lire dodicimila a fronte degli oneri indicati nello art. 10, con facolta' del contribuente in sede di dichiarazione annuale di chiederne invece la deduzione dal reddito complessivo nell'effettiva misura e ferma restando, in ogni caso, la deduzione dell'imposta locale sui redditi;3
c) una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, nella misura di:
1) lire 324.000, se il reddito di lavoro dipendente non supera 9 milioni di lire;
2) lire 276.000, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a 9 milioni, ma non a 10 milioni di lire;
3) lire 156.000, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a 10 milioni, ma non a 12 milioni di lire;
4) lire 84.000, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a 12 milioni, ma non a 15 milioni di lire;
5) lire 60.000, se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a 15 milioni, ma non a 16 milioni di lire;
6) se gli ammontari del reddito di lavoro dipendente sono superiori a 9, 10, 12, 15 e 16 milioni di lire, la detrazione e' aumentata nella misura necessaria ad evitare che, per effetto del minor importo della detrazione stessa, detti ammontari si riducano ad un importo inferiore a quello che residua nello scaglione precedente dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corrispondente, diminuita della rispettiva detrazione.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1977, N. 888.
3. Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi da pensione di una o piu' persone, per ciascuna di esse si detrae dall'imposta , oltre alla ulteriore detrazione di cui alla lettera c) del comma precedente eventualmente spettante alle condizioni ivi previste, la somma di lire quarantottomila, rapportata per la parte di lire trentaseimila al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con le detrazioni previste nei commi precedenti. Il contribuente ha tuttavia facolta' di optare per la deduzione dal reddito complessivo degli oneri di cui all'art. 10 nella loro effettiva misura, nel qual caso la detrazione dall'imposta compete nella minor misura di lire trentaseimila per persona, rapportata al periodo di pensione.3
4. Le detrazioni di cui ai commi precedenti competono in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza della imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione della base imponibile.
Art. 16-bis
1. Se alla formazione della base imponibile concorrono uno o piu'
redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui all'articolo 72 compete una ulteriore detrazione d'imposta, non cumulabile con la detrazione di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo precedente, di lire 200.000 se il reddito, di lavoro autonomo e di impresa, cumulativamente, non supera lire 6 milioni ovvero di lire 100.000 se tale reddito e' superiore a 6 milioni, ma non a lire 12 milioni. La ulteriore detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfettariamente ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 50 e per i redditi di impresa determinati forfettariamente ai sensi dell'articolo 72-bis. Se l'ammontare del reddito di lavoro autonomo e di impresa, cumulativamente, e' superiore a 6 milioni e a 12 milioni di lire, la detrazione e' aumentata nella misura necessaria ad evitare che, per effetto del minore importo della detrazione stessa, detti ammontari si riducano ad un importo inferiore a quello che residua nello scaglione precedente dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corrispondente, diminuita della rispettiva detrazione.
2. La detrazione di cui al comma precedente compete in aggiunta a
quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo e di impresa che concorrono alla formazione della base imponibile.
Art. 17 Scomputo delle ritenute d'acconto
1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si
scomputano le ritenute d'acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente.
2. Se l'ammontare delle ritenute e' superiore a quello della imposta
dovuta il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
Art. 18 Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
1. Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi
prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei limiti in cui lo Stato estero che ha proceduto alla tassazione accorda il credito d'imposta o l'esenzione per i redditi della stessa natura prodotti in Italia e fino a concorrenza della quota d'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. Se lo Stato estero non accorda il credito d'imposta ne' l'esenzione, la detrazione e' ammessa fino a concorrenza del 90 per cento di detta quota per i redditi d'impresa e tino a concorrenza del 50 per cento della quota stessa per gli altri redditi.
2. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la detrazione
si applica separatamente per ciascuno Stato.
3. La detrazione deve essere richiesta a pena di decadenza nella
dichiarazione relativa all'anno in cui le imposte estere sono state pagate in via definitiva. Se l'imposta dovuta in Italia per l'anno nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile e' stata gia' liquidata si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per l'anno cui si riferisce la dichiarazione nella quale e' stata chiesta. Se sia gia' decorso il termine per l'accertamento la detrazione e' limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia. Se l'ammontare detraibile e' superiore a quello dell'imposta liquidata per l'anno per il quale compete la detrazione, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
Art. 19 Applicazione dell'imposta ai non residenti
1. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti:
1) i redditi fondiari;
2) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti;3) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello
Stato o prestato all'estero nell'interesse dello Stato e di altri enti pubblici, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 47;4) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate
nel territorio dello Stato;5) i redditi di impresa derivanti da attivita' esercitate nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;6) i redditi diversi di cui al titolo VI derivanti da attivita'
svolte nel territorio dello Stato o relative a beni che si trovano nel territorio stesso;7) le plusvalenze di cui alla lettera a) dell'art. 12 percepite
in dipendenza della liquidazione o cessione di aziende situate nel territorio dello Stato e i compensi di cui alla lettera b) dello stesso articolo percepiti in dipendenza del rilascio di immobili situati nel territorio dello Stato;8) i redditi delle societa' o associazioni di cui allo art. 5
imputabili a soci non residenti a norma dello stesso articolo.9) indipendentemente dalle condizioni di cui ai numeri 3), 4) e
5) del presente comma, i compensi corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti per l'utilizzazione di marchi di Fabbrica e di commercio, di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali e simili, nonche' per l'uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili;
10) le plusvalenze realizzate mediante cessioni di quote di
societa' a responsabilita' limitata o di azioni non quotate in borsa, ovvero di azioni quotate in borsa attraverso le quali il cedente esercitava o poteva esercitare l'influenza dominante di cui all'art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui al n. 3) del comma
precedente, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, le pensioni, gli assegni ad esse assimilati, le rendite vitalizie di cui alla lettera e) dell'art. 47 e gli assegni periodici di cui alla lettera f) dello stesso articolo.
Art. 20 Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti
1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito
complessivo o separatamente sui singoli redditi a norma degli articoli precedenti, salvo il disposto dei seguenti commi.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui
alle lettere a), b) e c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 10.
3. Le detrazioni dall'imposta per carichi di famiglia non competono.
Nelle ipotesi di cui al primo comma e al secondo comma dell'art. 16, compete soltanto la detrazione stabilita alla lettera a) del detto articolo. Nella ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 16 competono soltanto le detrazioni previste dalle lettere a) e c) di detto articolo.
Titolo II. Redditi fondiari
Art. 21 Redditi fondiari
1. Per redditi fondiari si intendono i redditi inerenti ai terreni e
ai fabbricati, situati nel territorio dello Stato, che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei
terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.
Art. 22 Reddito dominicale dei terreni
1. Il reddito dominicale e' quello che deriva dal possesso, a titolo
di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola, che non costituiscano pertinenze di fabbricati urbani e non siano destinati esclusivamente a pubblici servizi gratuiti o all'esercizio di specifiche attivita' commerciali.
Art. 23 Imputazione del reddito dominicale
1. Il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo del
possessore del terreno per il periodo d'imposta in cui si e' verificato il possesso.
2. Nei Casi di contitolarita' del diritto reale sul terreno e di
coesistenza di piu' diritti reali su di esso il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.
3. Si presumono possessori del terreno i soggetti che risultano tali
dal catasto dei terreni al 31 agosto.
4. Se il soggetto iscritto in catasto ha cessato di essere possessore
del terreno, nella dichiarazione annuale devono essere indicati il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso gli e' stato trasferito in tutto o in parte. In tal caso il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo di ciascun possessore proporzionalmente alla durata del suo possesso nel periodo d'imposta, anche se la variazione catastale non sia stata ancora eseguita.
Art. 24 Determinazione del reddito dominicale
1. Il reddito dominicale e' costituito dalla parte dominicale del
reddito medio ordinario, ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attivita' agricole di cui al successivo art. 28, ed e' determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo e delle deduzioni per spese di irrigazione e per spese di manutenzione delle opere di difesa, bonifica e scolo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualita' e classe di terreno.
2. Le tariffe d'estimo e le deduzioni sono sottoposte a revisione
quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantita' e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione nonche' nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni.
3. La revisione e' disposta con decreto del Ministro per le finanze,
su parere conforme della commissione censuaria centrale, e puo' essere effettuata, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per singole qualita' e classi.
Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe e delle deduzioni.
Art. 25 Variazioni del reddito dominicale
1. Danno luogo a variazione del reddito in aumento:
a) il miglioramento della qualita' di coltura o della classe del
terreno;b) il passaggio a carico dello Stato o di altri enti pubblici di
spese gia' gravanti sui possessori per l'irrigazione e per la manutenzione di opere di difesa, bonifica e scolo.
2. Danno luogo a variazione del reddito in diminuzione:
a) la sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto
con altra di minore reddito;b) la diminuzione della capacita' produttiva del terreno per
naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi e' stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni;c) il passaggio a carico dei possessori di spese gia' gravanti
sullo Stato o su altri enti pubblici per l'irrigazione e per la manutenzione di opere di difesa, bonifica e scolo.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti
intenzionali o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei precedenti commi danno luogo a revisione
del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualita' o classi gia' esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe piu' prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualita' di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purche' in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditivita' diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono per essi apposite qualita' e classi, secondo le norme della legge catastale.
5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato
delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie puo' essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro per le finanze, su richiesta della commissione censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni caso su conforme parere della commissione censuaria centrale, l'istituzione di nuove qualita' e classi in sostituzione di quelle esistenti.
Art. 26 Denuncia e decorrenza delle variazioni
1. Le variazioni del reddito contemplate dal primo e dal secondo comma
dell'art. 25 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.
2. Le variazioni del reddito in aumento devono essere denunciate entro
il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel primo comma dell'art. 25 e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono
verificati i fatti indicati nel secondo comma dell'art. 25 se la denuncia e' stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia e' stata presentata dopo, dall'anno in cui e' stata presentata.
4. Le variazioni del reddito contemplate dal quinto comma dell'art. 25
hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 27 Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
1. Se un fondo rustico costituito in tutto o per la maggior parte da
terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per una intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo del possessore, per il periodo d'imposta nel quale si e' chiusa l'annata agraria, soltanto nella misura del trenta per cento.
2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il trenta per
cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale non concorre a formare il reddito complessivo dell'anno in cui si e' verificata la perdita. L'evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale, che provvede all'accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte.
3. Se l'evento dannoso interessa una pluralita' di fondi rustici gli
uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati, sentiti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le denunce e le corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito catastale relativo a ciascuna di esse.
4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere
costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l'una all'altra in modo da formare un unico appezzamento. La contiguita' non si considera interrotta da strade, corsi di acqua naturali o artificiali e ferrovie eventualmente interposte.
Art. 28 Reddito agrario
1. Il reddito agrario e' quello derivante dal capitale di esercizio e dal lavoro di organizzazione della produzione impiegati, nei limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole sui terreni di cui all'art. 22 posseduti a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto.
2. Sono considerate attivita' agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
c) le attivita' dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano prevalentemente per oggetto prodotti ottenuti dal terreno e dagli animali allevati su di esso.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma precedente, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.
Art. 29 Imputazione del reddito agrario
1. Il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo del
possessore del terreno per il periodo d'imposta in cui si e' verificato il possesso. Se il terreno e' dato in affitto, il reddito agrario concorre a formare, il reddito complessivo dell'affittuario, anziche' quello del possessore, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stato stipulato il contratto.
2. In caso di conduzione associata, salvo il disposto dell'art. 5, il
possessore del terreno o l'affittuario deve allegare alla dichiarazione annuale un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota di reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali. E' fatto in ogni caso salvo l'accertamento dell'effettiva ripartizione da parte dell'ufficio.
3. Si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto
dell'art. 23.
Art. 30 Determinazione del reddito agrario
1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte, del reddito medio
ordinario del terreno imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione ed e' determinato mediante l'applicazione di tariffe di estimo stabilite per ciascuna qualita' e classe secondo le norme della legge catastale.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le
disposizioni dell'art. 24. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale.
3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 25 e
26 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all'art. 26 possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati.
Art. 31 Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
1. Nelle ipotesi previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 27
il reddito agrario dei fondi rustici di cui all'ultimo comma dello stesso articolo non concorre a formare il reddito complessivo del possessore o dell'affittuario.
Art. 32 Reddito dei fabbricati
1. Il reddito dei fabbricati e' quello derivante dal possesso, a
titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie e destinazione, esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra, suscettibili di reddito autonomo.
2. Si considerano parti integranti dei fabbricati le aree occupate
dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze.
3. Non si considerano produttivi di reddito i fabbricati destinati
esclusivamente all'esercizio del culto purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, ne' quelli esistenti nei cimiteri e loro dipendenze.
Art. 33 Imputazione del reddito dei fabbricati
1. Il reddito dei fabbricati concorre a formare il reddito complessivo
del possessore del fabbricato per il periodo di imposta in cui si e' verificato il possesso.
2. Nei casi di contitolarita' del diritto reale sul fabbricato e di
coesistenza di piu' diritti reali su di esso il reddito concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.
3. Si presume possessore del fabbricato il soggetto che risulta tale
dal catasto edilizio urbano al 31 agosto.
4. Se il soggetto iscritto in catasto ha cessato di essere possessore
del fabbricato, nella dichiarazione annuale devono essere indicati il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso gli e' stato trasferito in tutto o in parte. In tal caso il reddito del fabbricato concorre a formare il reddito complessivo di ciascun possessore proporzionalmente alla durata del possesso nel periodo d'imposta, anche se la variazione catastale non sia stata ancora eseguita.
Art. 34 Determinazione del reddito dei fabbricati
1. Il reddito dei fabbricati e' costituito dal reddito medio
ordinario, al netto delle spese di riparazione e manutenzione e di ogni altra eventuale spesa o perdita, ritraibile da ciascuna unita' immobiliare urbana. Il reddito medio ordinario e' determinato, secondo le norme della legge catastale, mediante l'applicazione delle tariffe di estimo stabilite per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.
2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione
speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacita' di reddito delle unita' immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione e' disposta con decreto del Ministro per le finanze su parere conforme della commissione censuaria centrale e puo' essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui e' stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto.
4. Il reddito delle unita' immobiliari non ancora iscritte in catasto
e' determinato, fino all'iscrizione, comparativamente a quello delle unita' similari gia' iscritte.