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Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Testo in vigore al

Art. 15 Detrazioni per carichi di famiglia

1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

  1. 1) L. 360.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;32

  2. 2) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:
    L. 48.000 per un figlio;
    L. 96.000 per due figli;
    L. 144.000 per tre figli;
    L. 192.000 per quattro figli;
    L. 240.000 per cinque figli;
    L. 288.000 per sei figli;
    L. 336.000 per sette figli;
    L. 384.000 per otto figli;
    L. 48.000 per ogni altro figlio;

  3. 3) L. 96.000 per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, tranne quelle indicate al precedente n. 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La detrazione per i figli previsti al numero 2) del comma precedente spetta in misura doppia:

    1. a) se il contribuente e' coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista al numero 1) del comma precedente;

    2. b) se l'altro genitore manca e il contribuente e' coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato;

    3. c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;

    4. d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore;

    5. e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;

    6. f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente.

2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista al numero 1) del primo comma si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, e' raddoppiata e successivamente ridotta di L. 96.000.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a L. 3.000.000, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e) del secondo comma la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico.

4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

5. Ai fini del limite di reddito di cui al quarto comma si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a L. 2.000.000. Non si tiene conto:

  1. a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato;

  2. b) delle pensioni sociali;

  3. c) delle pensioni di guerra e relative indennita' accessorie;

  4. d) delle pensioni, indennita' e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;

  5. e) degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;

  6. f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare.

Art. 16 Detrazioni per i redditi di lavoro dipendente

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda di L. 492.000, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.

2. Se il reddito di lavoro dipendente non supera 11 milioni di lire annui, spetta altresi' una detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di L. 156.000.

3. Se l'ammontare del reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 11 milioni, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tale reddito scenda al di sotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un reddito di lavoro dipendente pari a lire 11 milioni.

4. Le detrazioni competono in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Art. 16-bis Detrazione per i redditi di lavoro autonomo e di impresa

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di lavoro autonomo o di impresa di cui all'articolo 72 compete una detrazione di imposta, non cumulabile con le detrazioni di cui all'articolo precedente, di L. 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa non supera lire 6 milioni. La detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfettariamente ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 50 e per i redditi di impresa determinati forfettariamente ai sensi dell'articolo 72-bis.

2. Se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di
impresa e' superiore a lire 6 milioni, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tali redditi scenda al di sotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un ammontare complessivo di redditi di lavoro autonomo o di impresa pari a lire 6 milioni.

3. La detrazione di cui al comma precedente compete in aggiunta a
quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo o di impresa che concorrono alla formazione del reddito complessivo
.

Art. 17 Scomputo delle ritenute d'acconto

1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si
scomputano le ritenute d'acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente.

2. Se l'ammontare delle ritenute e' superiore a quello della imposta
dovuta il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.

Art. 18 Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

1. Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi
prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei limiti in cui lo Stato estero che ha proceduto alla tassazione accorda il credito d'imposta o l'esenzione per i redditi della stessa natura prodotti in Italia e fino a concorrenza della quota d'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. Se lo Stato estero non accorda il credito d'imposta ne' l'esenzione, la detrazione e' ammessa fino a concorrenza del 90 per cento di detta quota per i redditi d'impresa e tino a concorrenza del 50 per cento della quota stessa per gli altri redditi
.

2. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la detrazione
si applica separatamente per ciascuno Stato.

3. La detrazione deve essere richiesta a pena di decadenza nella
dichiarazione relativa all'anno in cui le imposte estere sono state pagate in via definitiva. Se l'imposta dovuta in Italia per l'anno nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile e' stata gia' liquidata si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per l'anno cui si riferisce la dichiarazione nella quale e' stata chiesta. Se sia gia' decorso il termine per l'accertamento la detrazione e' limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia. Se l'ammontare detraibile e' superiore a quello dell'imposta liquidata per l'anno per il quale compete la detrazione, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.

Art. 19 Applicazione dell'imposta ai non residenti

1. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti:

  1. 1) i redditi fondiari;

  2. 2) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti
    residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti;

  3. 3) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello
    Stato o prestato all'estero nell'interesse dello Stato e di altri enti pubblici, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 47;

  4. 4) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate
    nel territorio dello Stato;

  5. 5) i redditi di impresa derivanti da attivita' esercitate nel
    territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;

  6. 6) i redditi diversi di cui al titolo VI derivanti da attivita'
    svolte nel territorio dello Stato o relative a beni che si trovano nel territorio stesso;

  7. 7) le plusvalenze di cui alla lettera a) dell'art. 12 percepite
    in dipendenza della liquidazione o cessione di aziende situate nel territorio dello Stato e i compensi di cui alla lettera b) dello stesso articolo percepiti in dipendenza del rilascio di immobili situati nel territorio dello Stato;

  8. 8) i redditi delle societa' o associazioni di cui allo art. 5
    imputabili a soci non residenti a norma dello stesso articolo.

  9. 9) indipendentemente dalle condizioni di cui ai numeri 3), 4) e

  10. 5) del presente comma, i compensi corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti per l'utilizzazione di marchi di Fabbrica e di commercio, di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali e simili, nonche' per l'uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili;

  11. 10) le plusvalenze realizzate mediante cessioni di quote di
    societa' a responsabilita' limitata o di azioni non quotate in borsa, ovvero di azioni quotate in borsa attraverso le quali il cedente esercitava o poteva esercitare l'influenza dominante di cui all'art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile
    .

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui al n. 3) del comma
precedente
, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, le pensioni, gli assegni ad esse assimilati, le rendite vitalizie di cui alla lettera e) dell'art. 47 e gli assegni periodici di cui alla lettera f) dello stesso articolo
.

Titolo II. Redditi fondiari

Art. 21 Redditi fondiari

1. Per redditi fondiari si intendono i redditi inerenti ai terreni e
ai fabbricati, situati nel territorio dello Stato, che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio.

2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei
terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.

Art. 22 Reddito dominicale dei terreni

1. Il reddito dominicale e' quello che deriva dal possesso, a titolo
di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola, che non costituiscano pertinenze di fabbricati urbani e non siano destinati esclusivamente a pubblici servizi gratuiti o all'esercizio di specifiche attivita' commerciali.

Art. 23 Imputazione del reddito dominicale

1. Il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo del
possessore del terreno per il periodo d'imposta in cui si e' verificato il possesso.

2. Nei Casi di contitolarita' del diritto reale sul terreno e di
coesistenza di piu' diritti reali su di esso il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.

3. Si presumono possessori del terreno i soggetti che risultano tali
dal catasto dei terreni al 31 agosto.

4. Se il soggetto iscritto in catasto ha cessato di essere possessore
del terreno, nella dichiarazione annuale devono essere indicati il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso gli e' stato trasferito in tutto o in parte. In tal caso il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo di ciascun possessore proporzionalmente alla durata del suo possesso nel periodo d'imposta, anche se la variazione catastale non sia stata ancora eseguita.

Art. 24 Determinazione del reddito dominicale

1. Il reddito dominicale e' costituito dalla parte dominicale del
reddito medio ordinario, ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attivita' agricole di cui al successivo art. 28, ed e' determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo e delle deduzioni per spese di irrigazione e per spese di manutenzione delle opere di difesa, bonifica e scolo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualita' e classe di terreno.

2. Le tariffe d'estimo e le deduzioni sono sottoposte a revisione
quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantita' e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione nonche' nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni.

3. La revisione e' disposta con decreto del Ministro per le finanze,
su parere conforme della commissione censuaria centrale, e puo' essere effettuata, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per singole qualita' e classi.
Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.

4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe e delle deduzioni.

Art. 25 Variazioni del reddito dominicale

1. Danno luogo a variazione del reddito in aumento:

  1. a) il miglioramento della qualita' di coltura o della classe del
    terreno;

  2. b) il passaggio a carico dello Stato o di altri enti pubblici di
    spese gia' gravanti sui possessori per l'irrigazione e per la manutenzione di opere di difesa, bonifica e scolo.

2. Danno luogo a variazione del reddito in diminuzione:

  1. a) la sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto
    con altra di minore reddito;

  2. b) la diminuzione della capacita' produttiva del terreno per
    naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi e' stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni;

  3. c) il passaggio a carico dei possessori di spese gia' gravanti
    sullo Stato o su altri enti pubblici per l'irrigazione e per la manutenzione di opere di difesa, bonifica e scolo.

3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti
intenzionali o da circostanze transitorie.

4. Le variazioni indicate nei precedenti commi danno luogo a revisione
del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualita' o classi gia' esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe piu' prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualita' di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purche' in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditivita' diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono per essi apposite qualita' e classi, secondo le norme della legge catastale.

5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato
delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie puo' essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro per le finanze, su richiesta della commissione censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni caso su conforme parere della commissione censuaria centrale, l'istituzione di nuove qualita' e classi in sostituzione di quelle esistenti.

Art. 26 Denuncia e decorrenza delle variazioni

1. Le variazioni del reddito contemplate dal primo e dal secondo comma
dell'art. 25
devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.

2. Le variazioni del reddito in aumento devono essere denunciate entro
il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel primo comma dell'art. 25 e hanno effetto da tale anno.

3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono
verificati i fatti indicati nel secondo comma dell'art. 25 se la denuncia e' stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia e' stata presentata dopo, dall'anno in cui e' stata presentata.

4. Le variazioni del reddito contemplate dal quinto comma dell'art. 25
hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 27 Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali

1. Se un fondo rustico costituito in tutto o per la maggior parte da
terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per una intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo del possessore, per il periodo d'imposta nel quale si e' chiusa l'annata agraria, soltanto nella misura del trenta per cento.

2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il trenta per
cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale non concorre a formare il reddito complessivo dell'anno in cui si e' verificata la perdita. L'evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale, che provvede all'accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte.

3. Se l'evento dannoso interessa una pluralita' di fondi rustici gli
uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati, sentiti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le denunce e le corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito catastale relativo a ciascuna di esse.

4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere
costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l'una all'altra in modo da formare un unico appezzamento. La contiguita' non si considera interrotta da strade, corsi di acqua naturali o artificiali e ferrovie eventualmente interposte.

Art. 28 Reddito agrario

1. Il reddito agrario e' quello derivante dal capitale di esercizio e dal lavoro di organizzazione della produzione impiegati, nei limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole sui terreni di cui all'art. 22 posseduti a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto.

2. Sono considerate attivita' agricole:

  1. a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

  2. b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;

  3. c) le attivita' dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano prevalentemente per oggetto prodotti ottenuti dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma precedente, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.

Art. 29 Imputazione del reddito agrario

1. Il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo del
possessore del terreno per il periodo d'imposta in cui si e' verificato il possesso. Se il terreno e' dato in affitto, il reddito agrario concorre a formare, il reddito complessivo dell'affittuario, anziche' quello del possessore, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stato stipulato il contratto.

2. In caso di conduzione associata, salvo il disposto dell'art. 5, il
possessore del terreno o l'affittuario deve allegare alla dichiarazione annuale un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota di reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali. E' fatto in ogni caso salvo l'accertamento dell'effettiva ripartizione da parte dell'ufficio.

3. Si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto
dell'art. 23
.

Art. 30 Determinazione del reddito agrario

1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte, del reddito medio
ordinario del terreno imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione ed e' determinato mediante l'applicazione di tariffe di estimo stabilite per ciascuna qualita' e classe secondo le norme della legge catastale.

2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le
disposizioni dell'art. 24. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale.

3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 25 e
26 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all'art. 26 possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati.

Art. 31 Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali

1. Nelle ipotesi previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 27
il reddito agrario dei fondi rustici di cui all'ultimo comma dello stesso articolo non concorre a formare il reddito complessivo del possessore o dell'affittuario.

Art. 32 Reddito dei fabbricati

1. Il reddito dei fabbricati e' quello derivante dal possesso, a
titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie e destinazione, esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra, suscettibili di reddito autonomo.

2. Si considerano parti integranti dei fabbricati le aree occupate
dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze.

3. Non si considerano produttivi di reddito i fabbricati destinati
esclusivamente all'esercizio del culto purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, ne' quelli esistenti nei cimiteri e loro dipendenze.

Art. 33 Imputazione del reddito dei fabbricati

1. Il reddito dei fabbricati concorre a formare il reddito complessivo
del possessore del fabbricato per il periodo di imposta in cui si e' verificato il possesso.

2. Nei casi di contitolarita' del diritto reale sul fabbricato e di
coesistenza di piu' diritti reali su di esso il reddito concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.

3. Si presume possessore del fabbricato il soggetto che risulta tale
dal catasto edilizio urbano al 31 agosto.

4. Se il soggetto iscritto in catasto ha cessato di essere possessore
del fabbricato, nella dichiarazione annuale devono essere indicati il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso gli e' stato trasferito in tutto o in parte. In tal caso il reddito del fabbricato concorre a formare il reddito complessivo di ciascun possessore proporzionalmente alla durata del possesso nel periodo d'imposta, anche se la variazione catastale non sia stata ancora eseguita.

Art. 34 Determinazione del reddito dei fabbricati

1. Il reddito dei fabbricati e' costituito dal reddito medio
ordinario, al netto delle spese di riparazione e manutenzione e di ogni altra eventuale spesa o perdita, ritraibile da ciascuna unita' immobiliare urbana. Il reddito medio ordinario e' determinato, secondo le norme della legge catastale, mediante l'applicazione delle tariffe di estimo stabilite per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.

2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione
speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacita' di reddito delle unita' immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione e' disposta con decreto del Ministro per le finanze su parere conforme della commissione censuaria centrale e puo' essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.

3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui e' stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto.

4. Il reddito delle unita' immobiliari non ancora iscritte in catasto
e' determinato, fino all'iscrizione, comparativamente a quello delle unita' similari gia' iscritte.