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Sez. 1, Sentenza n. 10431 del 12/09/1992 (Rv. 478703 - 01)

Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Soci accomandanti - Divieto di amministrazione, utili percepiti in buona fede | Accordi prevedenti espressamente l'ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione e nella gestione - Responsabilità illimitata e solidale del medesimo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478703-01

Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Soci accomandanti - Divieto di amministrazione, utili percepiti in buona fede

Con riguardo ad una società in accomandita semplice, ai fini dell'accertamento della responsabilità illimitata e solidale del socio accomandante per avere egli partecipato alla gestione della società, il comportamento di tale socio va valutato soprattutto in relazione ai fatti od accordi sociali intercorsi tra i soci. Pertanto, ove tali accordi prevedano "expressis verbis" l'ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione e nella gestione della società, la responsabilità illimitata e solidale del medesimo prescinde dalla qualificazione attribuitagli nell'atto costitutivo e nello statuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2320, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)