Sez. 1, Sentenza n. 10431 del 12/09/1992 (Rv. 478703 - 01)
Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Soci accomandanti - Divieto di amministrazione, utili percepiti in buona fede | Accordi prevedenti espressamente l'ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione e nella gestione - Responsabilità illimitata e solidale del medesimo - Sussistenza.
Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - Soci accomandanti - Divieto di amministrazione, utili percepiti in buona fede
Con riguardo ad una società in accomandita semplice, ai fini dell'accertamento della responsabilità illimitata e solidale del socio accomandante per avere egli partecipato alla gestione della società, il comportamento di tale socio va valutato soprattutto in relazione ai fatti od accordi sociali intercorsi tra i soci. Pertanto, ove tali accordi prevedano "expressis verbis" l'ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione e nella gestione della società, la responsabilità illimitata e solidale del medesimo prescinde dalla qualificazione attribuitagli nell'atto costitutivo e nello statuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2320, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)