diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1577 del 01/03/1990 (Rv. 465608 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IN GENERE - ALTEZZE E DISTANZE TRA COSTRUZIONI - COMUNE DOTATO DI REGOLAMENTO EDILIZIO - MANCANZA DI PIANO DI FABBRICAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 17 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465608-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IN GENERE - ALTEZZE E DISTANZE TRA COSTRUZIONI - COMUNE DOTATO DI REGOLAMENTO EDILIZIO - MANCANZA DI PIANO DI FABBRICAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 17 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - APPLICABILITÀ.*

In tema di altezze e distanze tra costruzioni, le Disposizioni di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (introduttivo dell'art. 41 quinques della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150) trovano applicazione, in via sussidiaria, nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, il quale è parte integrante del regolamento edilizio. L'operatività delle suddette Disposizioni, pertanto, non resta esclusa per il solo fatto che il comune sia dotato di regolamento edilizio, ove non risulti ad esso allegato il programma di fabbricazione. (V 4108/85, mass n 441630; (V 867/81, mass n 411366).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)