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Sez. 4, Sentenza n. 3601 del 01/04/1985 Ud. (dep. 18/04/1985) Rv. 168769 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - EVIDENZA DELLA PROVA - VALUTAZIONE DEL SINGOLO ELEMENTO IN RELAZIONE A TUTTI GLI ALTRI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168769-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - EVIDENZA DELLA PROVA - VALUTAZIONE DEL SINGOLO ELEMENTO IN RELAZIONE A TUTTI GLI ALTRI - SUFFICIENZA.*

In tema di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, ai fini dell'"evidenza" della prova, non è necessario che la singola prova dia "prima facie" la certezza dell'innocenza dell'imputato, ma è sufficiente che essa valutata in relazione agli altri elementi già acquisiti conduca ad un giudizio estremamente sicuro.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)