Sez. 5 - , Ordinanza n. 19647 del 17/06/2022 (Rv. 664937 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI | Reddito di impresa - Rimanenze finali - Valore normale - Determinazione - Valore minore - Onere della prova - A carico del contribuente.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI
In tema di reddito di impresa, la valutazione delle rimanenze finali, piuttosto che al costo medio di produzione, al valore normale, inteso come minor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, presuppone che di tale minor valore venga fornita la prova, il cui onere grava a carico del contribuente.
Cod. Civ. art. 2426 com. 1 lett. 9, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)