Sez. 3, Sentenza n. 573 del 17/01/2001 (Rv. 543193 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Rinvio alle difese svolte in primo grado - Sufficienza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
È inammissibile, per violazione del principio di specificità dei motivi d'appello, il gravame nel quale l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni svolte in primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)