Sez. 2, Sentenza n. 1362 del 18/03/1989 (Rv. 462204 - 01)
PROPRIETÀ - FONDIARIA - ESTENSIONE - SOTTOSUOLO - LOCALE SOTTERRANEO - PROPRIETARIO - NON COINCIDENZA CON IL PROPRIETARIO DEL FONDO SOVRASTANTE - MANUTENZIONE O RIFACIMENTO DELLE STRUTTURE DI COPERTURA DEL LOCALE - SPESE RELATIVE - SOGGETTO OBBLIGATO - PROPRIETARIO DEL LOCALE.*
PROPRIETÀ - FONDIARIA - ESTENSIONE - SOTTOSUOLO - LOCALE SOTTERRANEO - PROPRIETARIO - NON COINCIDENZA CON IL PROPRIETARIO DEL FONDO SOVRASTANTE - MANUTENZIONE O RIFACIMENTO DELLE STRUTTURE DI COPERTURA DEL LOCALE - SPESE RELATIVE - SOGGETTO OBBLIGATO - PROPRIETARIO DEL LOCALE.*
Qualora la proprietà di un locale sotterraneo spetti ad un soggetto diverso dal proprietario del fondo sovrastante (nella specie, autorimessa sottostante ad area adibita a giardino ed accesso a vicino fabbricato), le spese di manutenzione o rifacimento delle strutture di copertura di tale locale, in difetto di diversa previsione contrattuale, gravano sul proprietario del locale medesimo, ove dette strutture ne costituiscano parte integrante senza alcuna funzione di sostegno del fondo sovrastante e, quindi, salvo titolo contrario, non sono oggetto di comunione con il proprietario del suolo, restando di conseguenza esclusa la applicabilità in via analogica delle Disposizioni dell'art. 1125 cod. civ., in tema di soffitti, solai o volte negli edifici condominiali.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)