Sez. L, Ordinanza n. 8454 del 20/06/2001 (Rv. 547608 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Applicabilità ai contratti di formazione e lavoro - Esclusione ex art. 68 legge n. 388 del 2000 - Questione di legittimità costituzionale della norma - Manifesta fondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 comma quinto legge n. 388 del 2000 (prevedente che l'art. 3 comma sesto D.L. n. 726 del 1984, convertito con modificazioni in legge n. 863 del 1984, va interpretato nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali), atteso che tale norma interpretativa, intervenendo dopo sedici anni dalla entrata in vigore della norma interpretata e ponendo a carico dei datori di lavoro oneri contributivi non previsti, finisce col frustrare l'affidamento dei soggetti nella possibilità di operare sulla base delle condizioni normative esistenti in un dato momento storico e per creare disparità e possibili distorsioni sul piano della concorrenza tra i datori di lavoro che abbiano stipulato nel medesimo periodo contratti di formazione, a seconda che essi abbiano definito le relative vertenze contributive prima o dopo l'entrata in vigore della legge interpretativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)