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Sez. 5 - , Ordinanza n. 7968 del 21/03/2019 (Rv. 653056 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Presupposto impositivo - Ultimazione del fabbricato - Iscrizione al catasto - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653056-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, il fabbricato per essere soggetto ad imposta deve essere ultimato ed utilizzabile, senza che sia necessaria la sua iscrizione al catasto, rilevando a fini impositivi le condizioni per la sua iscrivibilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992, ovvero il momento a partire dal quale può essere considerato fabbricato in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)