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Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni

Testo vigente

Titolo secondo. Imposta sulle successioni

Capo I. Determinazione dell'imposta

Art. 6 Determinazione dell'imposta

1. L'imposta e' determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate alla lettera a) della tariffa al valore globale dell'asse ereditario netto. Se vi sono piu' eredi e legatari l'imposta e' ripartita fra loro in proporzione al valore delle rispettive quote o legati.

2. Se l'erede o legatario non e' coniuge ne' parente in linea retta del defunto la imposta di cui al comma precedente e' aumentata dell'importo risultante dalla applicazione delle aliquote indicate alla lettera b) della tariffa al valore della quota di eredita' o del legato.

3. Sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali e i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, nonche' gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati.

4. La parentela naturale, quando il figlio non sia stato legittimato o riconosciuto legalmente, deve risultare nei modi indicati dall'art. 279 del codice civile e dalla legge 19 gennaio 1942, n. 23. Nelle successioni a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili il limite di lire cinquantamila stabilito nell'art. 5 di tale legge e' elevato a dieci milioni.4

Art. 7 Base imponibile

1. Il valore globale dell'asse ereditario netto e' costituito dalla differenza tra il valore venale complessivo dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni del capo II, e l'ammontare complessivo delle passivita' deducibili, diminuita dall'ammontare degli oneri diversi da quelli indicati nel terzo comma dell'art. 32.

2. In caso di fallimento del defunto si tiene conto delle sole attivita' che pervengono agli eredi a seguito della chiusura del fallimento.

3. Il valore delle quote ereditarie e' determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.

4. Ai soli fini della determinazione delle aliquote il valore globale dell'asse ereditario e' maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, comprese quelle che si presumono tali ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 fatte dal defunto agli eredi e legatari. Il valore delle singole quote o dei singoli legati e' maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore delle donazioni fatte ai singoli eredi o legatari. Il valore delle donazioni di beni diversi dal denaro o da crediti in denaro e' determinato in base al valore venale dei beni medesimi al momento dell'apertura della successione.

Art. 8 Attivo ereditario

1. L'attivo ereditario e' costituito da tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta ai sensi degli articoli 2 e 3.

2. Nell'attivo si considerano compresi denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse ereditario detratto un ammontare pari a quello degli scaglioni non assoggettabili a imposta, anche se dichiarati per un importo minore, salvo che siano dichiarati e analiticamente indicati in inventario per il minore importo idoneamente dimostrato.

3. Si considera mobilia l'insieme dei mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni di valore artistico non facenti parte delle collezioni di cui all'articolo 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

Art. 9 Beni trasferiti negli ultimi sei mesi

1. Si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta che siano stati trasferiti a terzi a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del defunto.

2. La disposizione del precedente comma non si applica per i beni e i diritti la cui produzione o commercio rientra nell'attivita' propria dell'impresa esercitata dal defunto.

3. Dal valore dei beni e diritti di cui al primo comma, determinato secondo le disposizioni del capo II, deve essere detratto l'ammontare:

  1. a) dei crediti sorti in dipendenza della alienazione o costituzione, purche' indicati nella dichiarazione di cui all'art. 36;

  2. b) delle somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta indicati nella dichiarazione o che, anteriormente all'apertura della successione, siano stati rivenduti ovvero siano stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;

  3. c) delle somme impiegate, successivamente al trasferimento, nell'estinzione di passivita' risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione, nonche' di debiti tributari;

  4. d) delle somme erogate per spese di malattia nonche' per spese per il mantenimento dell'autore della successione e dei familiari a suo carico. Le spese di mantenimento sono detraibili fino a concorrenza di un ammontare massimo mensile di lire un milione per l'autore della successione e di lire cinquecentomila per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi intercorsi tra l'alienazione e l'apertura della successione.

4. Per i conferimenti in societa' e per le permute, dal valore dei beni conferiti o alienati si detrae quello delle azioni o quote sociali o dei beni ricevuti, sempreche' siano stati indicati nella dichiarazione di cui all'art. 36.

5. L'amministrazione finanziaria puo' provare, secondo le norme del codice civile, la simulazione degli atti di trasferimento posti in essere anteriormente agli ultimi sei mesi di vita dell'autore della successione. Le scritture private non autenticate si considerano poste in essere nel momento in cui hanno acquistato data certa a norma del codice civile.

Art. 10 Presunzione di appartenenza all'attivo ereditario

1. Si presumono compresi nell'attivo ereditario, salvo prova contraria:

  1. 1) i titoli di qualsiasi specie indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto;

  2. 2) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso terzi a suo nome;

  3. 3) le cose mobili indicate come appartenenti al defunto negli elenchi previsti nel terzo comma dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

2. Il contenuto di cassette o di plichi intestati a piu' persone si presume di proprieta' comune in parti uguali.

3. Le partecipazioni in societa' di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di societa' o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci, compresi quelli divenuti eredi o legatari, il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'articolo 22.

Art. 11 Beni non compresi nell'attivo ereditario

1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:

  1. 1) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando sia provato che egli ne aveva perduto la titolarita', salvo il disposto dell'art. 9.
    La prova puo' essere fornita soltanto mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura che abbia acquistato data certa a norma del codice civile;

  2. 2) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione, quando la prova della alienazione sia data con l'atto autentico o la girata autenticata di cui agli articoli 2022 e 2023 del codice civile, salvo sempre il disposto dell'art. 9;

  3. 3) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 2 AGOSTO 1982, N.512;

  4. 4) le indennita' di cui agli articoli 1751 e 2122 del codice civile;

  5. 5) le indennita' corrisposte da istituti ed enti di diritto pubblico in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie;

  6. 6) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, sino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o transazione;

  7. 7) i crediti che il contribuente dichiari di dubbia esigibilita' qualora il contribuente stesso abbia notificato ai debitori l'invito ad assolvere, per suo conto, l'imposta dovuta sui crediti stessi prima del loro pagamento;

  8. 8) i crediti dichiarati inesigibili o di dubbia esigibilita' se vengono ceduti allo Stato. Non concorrono altresi' a formare l'attivo ereditario, se vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario, ivi compresi:

    1. a) le cose che interessano l'archeologia, la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';

    2. b) le cose di interesse numismatico;

    3. c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che, singolarmente considerate o nel loro insieme, abbiano carattere di rarita' e di pregio, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

    4. d) le cose indicate nell'articolo 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni.
      L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al comma precedente che ritenga non debbano essere compresi nell'asse ereditario.
      L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia idonea alla loro identificazione.

2. Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attestera' per ogni singolo bene compreso nell'inventario la esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. La attestazione anzidetta dovra', a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione.

3. Contro le attestazioni e le certificazioni e' ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

4. La decisione va presentata al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e dara' luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata.

5. L'erede decade dal beneficio fiscale della esclusione di imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che sia decorso un quinquennio dalla apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle normali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonche' la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie, con applicazione delle stesse sanzioni previste per il caso di alienazione dei beni prima del decorso del quinquennio dall'apertura della successione.

7. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori.

Art. 12 Passivita' deducibili

1. Le passivita' deducibili sono costituite dai debiti esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese per infermita' e funerarie.

2. La deduzione e' ammessa alle condizioni e nei limiti di cui ai successivi articoli.

Art. 13 Debiti risultanti da atti scritti, da provvedimenti giurisdizionali e da titoli di credito

1. Si considerano esistenti alla data di apertura della successione i debiti risultanti da atti scritti che abbiano data certa anteriore a quella di apertura della successione e quelli la cui esistenza per causa anteriore alla data stessa risulti da provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi.

2. I debiti risultanti da cambiali o vaglia cambiari si considerano esistenti alla data di apertura della successione se anteriormente alla data stessa siano stati annotati nelle scritture contabili del debitore, regolarmente tenute ed obbligatorie a norma di legge, ovvero, qualora il debitore non sia obbligato alla tenuta di scritture contabili, in quelle del trattario o del prenditore.

3. La disposizione del comma precedente vale anche per gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi negli ultimi dodici mesi in base a contratti di apertura di credito in conto corrente bancario.

4. L'ammontare degli assegni emessi dal defunto e' computato in diminuzione di quello degli accreditamenti effettuati sullo stesso conto a condizione che l'assegno sia stato presentato al pagamento almeno quattro giorni prima dell'apertura della successione e che l'avvenuto pagamento risulti da un estratto, redatto dallo istituto di credito o da un notaio sulla base delle registrazioni operate anche per riassunto nelle scritture contabili obbligatorie dell'istituto, dal quale risulti l'integrale svolgimento del conto nei dodici mesi anteriori all'apertura della successione.

5. L'amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione, in originale o in copia autenticata, degli assegni o di alcuni degli assegni indicati nell'estratto.

Art. 14 Norme relative a particolari categorie di debiti

1. I debiti inerenti all'esercizio di imprese o di attivita' professionale, ove non risultino nei modi indicati nell'art. 13, sono ammessi in deduzione qualora risultino dalle scritture contabili del debitore, regolarmente tenute ed obbligatorie a norma di legge, ovvero, se il debitore non e' obbligato alla tenuta di scritture contabili, da quelle del creditore.

2. I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi a contributi obbligatori, sono deducibili fino alla concorrenza dell'importo dovuto al momento dell'apertura della successione indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro.

3. I debiti verso lo Stato o gli enti pubblici territoriali e quelli verso enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla data di apertura della successione, nonche' i debiti tributari il cui presupposto di fatto si sia verificato anteriormente alla data stessa, sono ammessi in deduzione anche se accertati in data posteriore.

Art. 15 Limiti alla deducibilita' dei debiti

1. Non sono ammessi in deduzione i debiti contratti per l'acquisto di beni non compresi nell'attivo ereditario e quelli per i quali sia stata prestata dal defunto garanzia reale su beni non compresi nell'attivo ereditario. Se i detti beni sono soltanto in parte compresi nell'attivo ereditario la deduzione e' ammessa in misura proporzionale.

2. Per i debiti derivanti da atti posti in essere negli ultimi sei mesi di vita del defunto, che non siano inerenti all'esercizio di impresa, la deduzione e' ammessa se e nei limiti in cui il relativo importo sia stato impiegato o erogato nei modi indicati nell'art. 9.

3. Per i debiti assunti anteriormente agli ultimi sei mesi di vita del defunto l'amministrazione finanziaria puo' dimostrare la simulazione del relativo atto.

4. I debiti risultanti da scritture private non autenticate si intendono assunti nel momento in cui la scrittura ha acquistato la data certa a norma del codice civile.

Art. 16 Dimostrazione dei debiti

1. La deduzione dei debiti e' subordinata alla produzione:

  1. 1) del titolo, in originale o in copia autentica, per i debiti risultanti da atti scritti o da provvedimenti giurisdizionali;

  2. 2) del titolo, in originale o in copia autentica, e di un estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del debitore o del prenditore o trattario, per i debiti cambiari;

  3. 3) di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, per i debiti verso pubbliche amministrazioni;

  4. 4) di attestazione rilasciata dall'ispettorato provinciale del lavoro, per i debiti dei datori di lavoro verso i dipendenti.

2. Ai fini della deduzione l'esistenza del debito al momento dell'apertura della successione deve essere attestata da una dichiarazione firmata da uno degli eredi nonche' dai creditori del defunto o loro aventi causa.

3. Per i debiti di lavoro la dichiarazione puo' anche essere firmata da uno degli eredi soltanto. Le firme devono essere autenticate.

4. Per i debiti verso aziende o istituti di credito deve essere inoltre prodotto un certificato dal quale risultino i rapporti debitori o creditori in atto con il defunto alla data di apertura della successione.

5. I documenti previsti nei commi precedenti possono essere prodotti anche successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 36, ma non oltre tre anni dalla data di apertura della successione.

6. Per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti di cui al terzo comma dell'art. 14, se il provvedimento definitivo o la liquidazione siano successivi all'apertura della successione, i documenti richiesti ai fini della deduzione devono essere prodotti entro sei mesi dal giorno in cui il provvedimento o la liquidazione sono divenuti definitivi.

7. Se la dimostrazione delle passivita' risulta insufficiente l'amministrazione finanziaria, anche dopo la scadenza dei termini stabiliti nei commi precedenti, ne richiede l'integrazione. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla richiesta.

Art. 17 Spese mediche e spese funerarie

1. Le spese mediche relative agli ultimi sei mesi di vita del defunto, che non siano gia' state considerate ai sensi degli articoli 9 e 15, sono ammesse in deduzione quando risultino da regolari quietanze anche di data anteriore all'apertura della successione.

2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a lire cinquecentomila.4

Art. 18 Riduzione dell'imposta

1. Se due successioni aventi per oggetto gli stessi beni si aprono a distanza di tempo non superiore a cinque anni l'imposta relativa alla seconda e' ridotta in funzione inversa del tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno.

2. Se in una delle due successioni sono compresi beni non facenti parte dell'altra, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni compresi in entrambe le successioni.

3. La riduzione prevista dal presente articolo si applica anche se il precedente trasferimento e' avvenuto per donazione.

4. E' altresi' ridotta del cinquanta per cento l'imposta relativa agli immobili di interesse storico, artistico, militare, architettonico e monumentale caduti in successione, sempreche' l'assolvimento degli obblighi previsti per la loro conservazione e protezione risulti da certificazione del competente organo dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali. La disposizione si applica alle successioni apertesi a partire dal 1 dicembre 1981.

5. L'erede deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al comma precedente che ritenga possano usufruire della riduzione d'imposta. L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia idonea alla loro identificazione.

6. Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attestera' per ogni singolo bene compreso nell'inventario l'esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. L'attestazione anzidetta dovra', a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione.

7. Contro le attestazioni e le certificazioni e' ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La decisione va presentata al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e dara' luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata.

8. L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, comporta la sottoposizione del bene o dei beni al vincolo previsto per i beni culturali dichiarati.

9. L'erede decade dal beneficio fiscale della riduzione di imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle normali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonche' la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie, con applicazione delle stesse sanzioni previste per il caso di alienazione dei beni prima del decorso del quinquennio dall'apertura della successione.

11. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori.

Art. 19 Detrazione di altre imposte

1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono:

  1. a) l'imposta comunale sugli incrementi di valore liquidata in dipendenza dell'apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dell'immobile stesso;

  2. b) le intere imposte pagate a uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione e in relazione ai beni esistenti nello stesso Stato, nel caso di attivo ereditario netto globale non eccedente i cinquanta milioni di lire; un terzo di tali imposte, se l'attivo ereditario netto globale supera tale limite, sempre fino a concorrenza della parte della imposta di successione proporzionale al valore dei beni siti nello stesso Stato.4

2. Rimane salva l'applicazione dei trattati o atti internazionali regolanti la reciprocita' di trattamento.

Capo II. Valore venale

Art. 20 Beni immobili e diritti reali immobiliari

1. Il valore venale dei beni immobili compresi nello attivo ereditario e' determinato avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura della successione, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche o condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, ovvero agli elementi di valutazione forniti dai comuni.

2. Il valore della proprieta' gravata da diritti di usufrutto, uso o abitazione e' costituito dalla differenza tra il valore dell'immobile e quello dell'usufrutto, uso o abitazione.

3. Il valore dell'usufrutto, dell'uso o dell'abitazione e' determinato a norma del successivo art. 23, assumendo come annualita' l'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale di interesse.

4. Il valore del diritto dell'enfiteuta e' pari al ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, alla differenza tra il valore della piena proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione. Il valore del diritto del concedente e' pari alla somma o al valore dei beni dovuti dallo enfiteuta per l'affrancazione.

Art. 21 Aziende, navi e aeromobili

1. Il valore venale dell'azienda e' costituito dal valore complessivo dei beni che la compongono, compreso l'avviamento, al netto delle passivita' risultanti da scritture contabili regolarmente tenute e obbligatorie a norma di legge o da atti aventi data certa ai sensi del codice civile.

2. Il valore venale delle navi o delle imbarcazioni e degli aeromobili, che non facciano parte di un'azienda, e' desunto dai prezzi mediamente praticati sul mercato per beni della stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione.

3. In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi precedenti si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 20.

Art. 22 Azioni, obbligazioni e altri titoli, quote sociali

1. Il valore venale delle azioni, obbligazioni e altri titoli ammessi alla quotazione di borsa e' quello che risulta, secondo i listini della borsa piu' vicina, dalla ultima quotazione maggiorata dei dietimi eventualmente maturati ovvero, se piu' recente, dall'ultimo prezzo di compenso. Se nel semestre precedente la apertura della successione non vi sia stata quotazione ne' prezzo di compenso si applicano le disposizioni del comma successivo.

2. Per le azioni non ammesse alla quotazione di borsa e per le quote di societa' non azionarie il valore venale e' determinato avendo riguardo alla situazione patrimoniale della societa'. Per le obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso non ammessi alla quotazione si ha riguardo al tasso di interesse e alla solvibilita' dell'emittente.

3. In caso di usufrutto si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 20.

Art. 23 Rendite e pensioni

1. Il valore venale della rendita e' costituito:

  1. a) dal ventuplo dell'annualita', se la rendita e' perpetua o a tempo indeterminato;

  2. b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo della annualita', se la rendita e' a tempo determinato;

  3. c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando la annualita' per il coefficiente, applicabile secondo la tabella allegata al presente decreto, in relazione all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.

2. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma della lettera c) del comma precedente, tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari.

3. Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di
piu' persone con diritto di accrescimento fra loro, il valore e'
determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari.

4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di
cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata a norma della lettera b) del primo comma, ma il suo valore non puo' superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.

5. Le disposizioni del secondo e del terzo comma si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona e' diversa dal beneficiario.

Art. 24 Crediti

1. Il valore venale dei crediti e' costituito dal loro importo senza tenere conto degli interessi non ancora maturati.

2. Per i crediti infruttiferi che scadano almeno dopo un anno dalla data del trasferimento il valore e' costituito dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.

Art. 26 Accertamento di maggior valore

1. L'amministrazione finanziaria, qualora ritenga che i beni e i diritti di cui agli articoli 20, 21 e 22 abbiano un valore venale superiore a quello dichiarato dal contribuente, provvede alla rettifica.

2. Ai fini del comma precedente l'amministrazione tiene conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e puo' procedere ad accessi, ispezioni e verifiche a norma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, nonche' il criterio seguito dall'ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai beni o diritti medesimi, secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22.

4. L'avviso e' notificato, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali.

5. Il contribuente puo' ricorrere secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

6. Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto, e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i valori della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'articolo 20. Ai Fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La disposizione non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.46

7. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.4