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Codice della navigazione

Testo in vigore al

Capo III. Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'assunzione della gente di mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo

Art. 1176 Inosservanza del divieto di mediazione

1. Chiunque richiede o riceve per se' o per altri, in danaro o altra utilita', una retribuzione per procurare l'assunzione di una persona dell'equipaggio di navi o galleggianti marittimi nazionali o di aeromobili nazionali e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Art. 1177 Aggravanti

1. La pena e' dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire mille a cinquemila:

  1. 1) se il fatto previsto nell'articolo precedente si riferisce all'assunzione di piu' persone;

  2. 2) se il colpevole e' dedito a scopo di lucro al collocamento di appartenenti alla gente di mare o al personale di volo ovvero esplica abusivamente una attivita', anche indiretta, intesa a procurare o a facilitare il collocamento della gente di mare o del personale di volo;

  3. 3) se il fatto si verifica in localita' dove esiste un ufficio di collocamento per la gente di mare o del personale di volo;

  4. 4) se il colpevole e' fornito di un titolo professionale marittimo o aeronautico. In tal caso la condanna importa la sospensione dai titoli per la durata di un anno.

Art. 1178 Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio

1. L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi, che ammette o far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.59

2. Alla stessa sanzione soggiace l'armatore o il comandante della nave o del galleggiante addetti alla navigazione interna, l'esercente o il comandante dell'aeromobile il quale, fuori dei casi previsti dalla legge, ammette a far parte dell'equipaggio una persona non iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel personale di volo ovvero senza l'osservanza delle norme relative alle visite mediche di detto personale di volo.

Art. 1179 Assunzione irregolare di minori

1. L'armatore o il comandante della nave o del galleggiate, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore degli anni diciotto, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.59

2. Alla stessa sanzione soggiace l'esercente o il comandante dell'aeromobile, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona minore degli anni diciotto.

Art. 1180 Assunzione abusiva di stranieri

1. L'armatore, l'esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli articoli 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a fare parte dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, e' punito con l'ammenda da lire trecento a mille.59

2. La stessa sanzione si applica all'armatore, all'esercente o al comandante, che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette.59

Art. 1181 Sbarco all'estero di componente dell'equipaggio soggetto ad obblighi di leva

1. Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, fuori dei casi previsti negli articoli 196, 813, consente lo sbarco in territorio estero di un componente dell'equipaggio soggetto agli obblighi di leva o richiamato alle armi, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Capo IV. Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla costruzione e sulla proprieta' della nave o dell'aeromobile

Art. 1182 Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o aeromobile, ovvero al varo della nave

1. E' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato:

  1. 1) chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave o di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione;

  2. 2) chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n. 1;

  3. 3) chiunque imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante, senza la dichiarazione prescritta nell'articolo 233, o la costruzione di un aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia prescritte negli articoli 848, 849;

  4. 4) chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione prevista nell'articolo 243;

  5. 5) il costruttore della nave o dell'aeromobile che non osserva l'ordine di sospensione della costruzione dato ai sensi degli articoli 236, 851.

Art. 1183 Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile

1. Il proprietario della nave o del galleggiante, che senza giustificato motivo non esegue nel termine stabilito nell'articolo 161 l'ordine dell'autorita' marittima o di quella preposta all'esercizio della navigazione interna di riparare, di destinare ad altro uso o di demolire la nave o il galleggiante, e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

2. Chiunque demolisce una nave, un galleggiante o un aeromobile nazionali, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160, 760, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Art. 1184 Inosservanze relative all'iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalita' dell'aeromobile

1. Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 758 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689..

2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e 759.

Art. 1185 Inosservanze relative alla iscrizione dell'aeromobile

1. Il proprietario dell'aeromobile che ne chiede l'iscrizione oltre il termine prescritto nell'articolo 754 e' punito con l'ammenda fino a lire duemila.

Capo V. Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla polizia della navigazione

Art. 1186 Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili

1. Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell'autorita' concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, e' punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

Art. 1187 Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna

1. Chiunque, senza la concessione prescritta nell'articolo 225, esercita un pubblico servizio di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna e' punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

2. Chiunque senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 226 esercita un servizio di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, non compreso tra quelli di cui al comma precedente, e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

Art. 1188 Abusivo esercizio di trasporto o di lavoro aereo

1. E' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila:

  1. 1) chiunque esercita un pubblico servizio di trasporto aereo, senza la concessione prescritta nell'articolo 776;

  2. 2) chiunque effettua il trasporto aereo di passeggeri a carattere discontinuo o occasionale ovvero il servizio di lavoro aereo, senza la licenza prescritta nell'articolo 788.

Art. 1189 Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna

1. Chiunque nell'esercizio di uno dei servizi di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, previsti nell'art. 226, non osserva le modalita' stabilite dall'autorita' competente, ovvero richiede e riscuote prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime o minime fissate dall'autorita' medesima e' punito con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 1190 Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio

1. Chiunque ammette all'istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non ha conseguito il prescritto certificato di idoneita' psicofisica, ovvero un allievo di minore eta', senza il consenso di chi esercita la potesta' o la tutela, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

Art. 1191 Abusiva istituzione e cessazione dell'esercizio di aerodromi o impianti privati

1. E' punito con l'ammenda da lire cinquemila a ventimila:

  1. 1) chiunque istituisce un aerodromo o un altro impianto aeronautico privato, senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 704, ovvero ne continua l'esercizio dopo la revoca dell'autorizzazione;

  2. 2) chiunque apre al traffico aereo civile un aerodromo adibito ad usi speciali, senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 709, primo comma, ovvero ne continua l'esercizio dopo la revoca dell'autorizzazione;

  3. 3) chiunque cessa dall'esercizio di un aerodromo o di un altro impianto aeronautico privato, senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 713, ovvero prima della scadenza del termine fissato nel secondo comma del detto articolo.

Art. 1192 Inosservanza di norme sull'uso della bandiera e del nome

1. E' punito con l'ammenda fino a lire duemila:

  1. 1) il comandante che non inalbera sulla nave la bandiera quando sia prescritto;

  2. 2) l'armatore o il comandante che non osserva le disposizioni sull'uso del nome o del numero di individuazione della nave o del galleggiante;

  3. 3) l'esercente o il comandante se l'aeromobile circola sprovvisto dei contrassegni di individuazione prescritti o porta abusivamente i contrassegni riservati agli aeromobili di Stato.

Art. 1193 Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo

1. Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.59

2. Alla stessa sanzione soggiace il comandante di nave o di aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte.

Art. 1194 Mancata rinnovazione di documenti di bordo

1. L'armatore della nave o l'esercente dell'aeromobile, che non rinnova tempestivamente i documenti di bordo, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Art. 1195 Inosservanza di formalita' alla partenza o all'arrivo in porto o in aerodromo

1. Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che alla partenza o all'arrivo in porto o in aerodromo non adempie le formalita' prescritte da questo codice e dal regolamento, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Art. 1196 Inosservanza delle norme sull'abbandono della nave e sull'obbligo di consultazione dell'equipaggio

1. Il comandante, che in caso di abbandono della nave o dell'aeromobile in pericolo non osserva le norme stabilite dal presente codice, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila.59

2. La stessa sanzione si applica al comandante, che omette di sentire il parere dei componenti dell'equipaggio, nei casi in cui tale parere e' richiesto.