Sez. 2, Sentenza n. 6234 del 15/05/2000 (Rv. 536519 - 01)
VENDITA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Inadempimento - Norme generali sulla risoluzione dei contratti corrispettivi per inadempimento (1453 e ss. cod. civ.) - Inapplicabilità - Applicazione della disciplina speciale ex artt. 1492 e ss. cod. civ..
VENDITA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
L'azione di inadempimento del contratto di compravendita è regolata non già dalla disciplina generale dettata dagli artt. 1453 e ss. cod. civ., ma dalle norme speciali di cui agli artt. 1492 e ss. cod. civ., che prevedono specifiche limitazioni rispetto alla disciplina generale ed in particolare l'onere di denuncia dei vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta, che condiziona sia l'esercizio dell'azione di risoluzione e dell'azione di riduzione del prezzo previste dall'art. 1492 cod. civ., sia quella di risarcimento dei danni prevista dall'art. 1494 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)