Sez. L, Sentenza n. 12681 del 29/08/2003 (Rv. 566394 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - CORRISPETTIVO | Domanda giudiziale relativa a prestazioni eseguite nell'ambito di un rapporto di cosiddetta. parasubordinazione - Onere probatorio dell'attore - Limitazione alla sussistenza del rapporto - Esclusione - Prova delle singole prestazioni - Necessità.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - CORRISPETTIVO
Chi chiede il compenso di prestazioni eseguite nell'ambito di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.) non può limitarsi a provare l'esistenza del rapporto, ma deve provare le singole prestazioni che del diritto al corrispettivo rappresentano i fatti costitutivi, senza che tuttavia sia indispensabile qualificare esattamente il rapporto dedotto in giudizio, essendo sufficiente accertare l'espletamento di una serie di incarichi (integranti o meno gli estremi del mandato "ad negotia") riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo ancorché rientranti in una pluralità di figure contrattuali tipiche le cui modalità di esplicazione possono essere caratterizzate dall'impiego prevalente di attività personale non subordinata, ricadente nell'ambito di una collaborazione continuativa e coordinata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)