diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 100 del 1957

Decisione
decisa il 1957-06-07, depositata il 1957-06-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1957:100
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 449

  • Tributi in genere
  • Contenzioso tributario
  • Commissioni tributarie
  • Organi di giurisdizione speciale
  • Mancata revisione nel quinquennio
  • Termine non perentorio
  • Artt. da 22 a 32 R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, e da 1 a 10 R.D.L. 8 luglio 1937, n. 1516
  • Preteso contrasto con l'art. 102 e la vi disp. trans. Cost.
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata già ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 102 ed alla VI disp. trans. Cost. - degli artt. da 22 a 32 R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, e da 1 a 10 R.D.L. 8 luglio 1937, n. 1516, riguardanti la costituzione ed il funzionamento delle commissioni tributarie, quali organi di giurisdizione speciale). Cfr.: sent. n. 41 del 1957.

Norme impugnate

  • art. 22 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639
  • art. 23 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639
  • art. 24 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639
  • art. 25 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639
  • art. 26 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639
  • art. 27 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639
  • art. 28 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639
  • art. 29 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639
  • art. 30 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639
  • art. 31 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639
  • art. 32 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639
  • art. 1 r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516
  • art. 2 r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516
  • art. 3 r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516
  • art. 4 r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516
  • art. 5 r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516
  • art. 6 r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516
  • art. 7 r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516
  • art. 8 r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516
  • art. 9 r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516
  • art. 10 r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 22 a 32 del titolo IV del R. D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, e degli artt. da 1 a 10 del titolo I del R. D.L. 8 luglio 1937, n. 1516, promosso con l'ordinanza 6 novembre 1956 della Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette di Tricarico, emessa su ricorso di Bollettieri Gregorio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 30 gennaio 1957 ed iscritta al n. 349 del Registro ordinanze 1956.
punto 1
Ritenuto che con la sopra indicata ordinanza del 6 novembre 1956 è stata sollevata dalla Commissione distrettuale delle imposte di Tricarico la questione circa la legittimità costituzionale dei citati articoli del R. D. L. 7 agosto 1936, n. 1639, e del R. D.L. 8 luglio 1937, n. 1516, in riferimento al disposto dell'art. 102 della Costituzione.
punto 2
Considerato che questa Corte, con propria sentenza 1 marzo 1957, n. 41, ha già preso in esame la questione sollevata riguardante la legittimità della costituzione e del funzionamento delle Commissioni tributarie amministrative fino a quando, in applicazione dell'art. 102 e della VI disposizione transitoria della Costituzione, sarà disposto il nuovo ordinamento delle Commissioni stesse; che, non sussistendo alcuna ragione in contrario, tale pronuncia va pienamente confermata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti alla Commissione distrettuale delle imposte di Tricarico. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze