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Sez. 1, Sentenza n. 302 del 28/02/1969 Ud. (dep. 30/05/1969) Rv. 111632 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO -INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - IMPUTATO PRESENTE -OMISSIONE DELL'INTERROGATORIO - NULLITA - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1969-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111632-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO -INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - IMPUTATO PRESENTE -OMISSIONE DELL'INTERROGATORIO - NULLITA - SANATORIA.*

L'imputato presente ed assistito dal suo difensore - sia esso di fiducia o di ufficio - partecipa al dibattimento ed e in grado di intervenire durante l'intero svolgimento di questo per esercitare il suo diritto di difesa. Ne consegue che, se viene omesso il suo interrogatorio ed egli o il suo difensore non fanno rilevare la omissione, la nullita che ne discende, di carattere relativo, resta sanata a norma dell'art.471 cod. proc.pen. (Conf.109457, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 471

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)