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Sez. 3, Sentenza n. 807 del 15/04/1971 Ud. (dep. 11/08/1971) Rv. 118968 - 01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118968-01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE.*

La mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato anche nel giudizio d'appello determina nullita assoluta, neppure sanabile a seguito di comparizione dell'imputato medesimo al dibattimento e di sua accettazione della contestazione cio perche il comma primo dell'art 188 cod proc pen prevede tale sanatoria riguardo soltanto alle nullita della richiesta e del decreto di citazione ovvero della sua notificazione, senza che possa estendersi all'ipotesi di Mancanza assoluta di tale decreto di citazione ovvero di omessa sua notificazione all'imputato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)