Sez. 2 - , Sentenza n. 32227 del 10/12/2019 (Rv. 656212 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Nullità del contratto di agenzia stipulato con società non iscritta in apposito albo - Esclusione - Direttiva 86/653/CEE - Portata auto applicativa - Decorrenza.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE
È valido il contratto di agenzia stipulato con una società non iscritta nell'apposito ruolo previsto dalla l. n. 204 del 1985 (applicabile "ratione temporis"), in forza della Direttiva, n. 86/653/CEE che osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione di un agente in un apposito albo. Tale direttiva, infatti, contenendo disposizioni incondizionate e sufficientemente precise, è auto applicativa ed è produttiva di effetti diretti nell'ordinamento italiano dalla scadenza del termine assegnato per la relativa attuazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2010 num. 59, Legge 03/05/1985 num. 204 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 18/12/1986 num. 653
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)