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Sez. T, Ordinanza n. 5464 del 11/03/2026 (Rv. 678169-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE | Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) - Soggettività autonoma rispetto ad Agenzia delle entrate (ADE) - Sussistenza - Conseguenze - Decorso del termine breve di impugnazione - Notifica ad ADER - Efficacia nei confronti di ADE - Esclusione. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678169-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE

L'Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) è un ente pubblico economico dotato di autonoma soggettività giuridica rispetto all'Agenzia delle entrate (ADE), pur essendo ad essa strumentale a soggiacendo al relativo potere di controllo e vigilanza; pertanto, ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza eseguita ad Agenzia delle entrate-Riscossione, anziché all'Agenzia delle entrate, non produce effetti nei confronti di quest'ultima.

Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)