Sez. 6, Sentenza n. 4371 del 09/01/2009 Cc. (dep. 02/02/2009) Rv. 242644 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Provvedimento cautelare emesso ai sensi dell'art. 13 L. n. 69 del 2005 - Perenzione - Mancato inoltro della indicazione delle fonti di prova - Rilevanza - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, non si verifica la perdita di efficacia del provvedimento emesso dal presidente della corte di appello, ai sensi del comma secondo dell'art. 13 L. n. 69 del 2005, se nel termine di dieci giorni perviene il mandato d'arresto europeo privo dell'indicazione delle fonti di prova, in quanto il comma terzo del citato articolo rinvia al contenuto del mandato di arresto europeo in senso stretto, come descritto dal primo comma dell'art. 6 legge cit..
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 13 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)