Sez. L, Sentenza n. 891 del 29/03/1974 (Rv. 368794 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE - EQUIPARAZIONE DEGLI OPERAI AGLI IMPIEGATI PER EFFETTO DELLA SENTENZA N 160'1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICABILITA AI GIUDIZI PENDENTI - SOPRAVVENIENZA NELLE MORE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE - EQUIPARAZIONE DEGLI OPERAI AGLI IMPIEGATI PER EFFETTO DELLA SENTENZA N 160'1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICABILITA AI GIUDIZI PENDENTI - SOPRAVVENIENZA NELLE MORE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*
In materia di pensione di invalidita, la disposizione dell'art 10, primo comma, del RDL 14 aprile 1939, n 636, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza 6 luglio 1971, n 160, della Corte costituzionale, nella parte espressa con le parole 'a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operaƬ, deve essere disapplicata d'ufficio, dal giorno successivo alla pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale, della citata sentenza della Corte costituzionale, rispetto a tutti i rapporti non esauriti e per i quali la controversia sia ancora pendente. Conseguentemente, la sentenza d'appello - impugnata per vizio di motivazione in ordine alla negata sussistenza della riduzione della capacita di guadagno di un operaio nei limiti stabiliti dall'art 10, primo comma, del RDL n 636 del 1939, nel testo originario allora vigente - deve essere cassata con rinvio, se nelle more del giudizio di Cassazione sia sopravvenuta la citata decisione di illegittimita costituzionale, perche la domanda dell'assicurato sia riesaminata con riferimento alla nuova normativa risultante dalla decisione medesima. (Conf 2884'73, mass n 366490).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)