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Sez. 3, Sentenza n. 3645 del 08/04/1991 (Rv. 471575 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso - In genere. | Immobile originariamente locato ad uso di abitazione - Mutamento della destinazione pattuita - Sussistenza della prelazione.
Stato
decisa il 1991-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471575-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso - In genere.

Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione di cui all'art. 38 legge 27 luglio 1978 n. 392 rileva la destinazione effettiva dell'immobile locato, ove lo stesso venga successivamente utilizzato per lo svolgimento di attività comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, e non quella diversa originariamente pattuita, ove il proprietario non abbia tempestivamente esperito a norma dell'art. 80 della legge n. 392 del 1978 l'azione di risoluzione del contratto a seguito del mutamento di uso da parte del conduttore.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)