Sez. 1 - , Ordinanza n. 32029 del 09/12/2019 (Rv. 655961 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Responsabilità aggravata- Azione ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c.- Proposizione in un giudizio separato ed autonomo- Ammissibilità- Esclusione- Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
La domanda di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o contrastato, non potendo essere proposta in via autonoma, riguardando un'attività processuale che come tale va valutata nel giudizio presupposto da parte del medesimo giudice, anche per esigenze di economia processuale e per evitare pronunce contraddittorie nei due giudizi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)