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Codice civile

Testo in vigore al

Art. 1432 Mantenimento del contratto rettificato

1. La parte in errore non puo' domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalita' del contratto che quella intendeva concludere.

Art. 1433 Errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione e' stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato.

Art. 1434 Violenza

1. La violenza e' causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.

Art. 1435 Caratteri della violenza

1. La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre se' o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'eta', al sesso e alla condizione delle persone.

Art. 1436 Violenza diretta contro terzi

1. La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.

2. Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto e' rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.

Art. 1437 Timore riverenziale

1. Il solo timore riverenziale non e' causa di annullamento del contratto.

Art. 1438 Minaccia di far valere un diritto

1. La minaccia di far valere un diritto puo' essere causa di annullamento del contratto solo quando e' diretta a conseguire vantaggi ingiusti.

Art. 1439 Dolo

1. Il dolo e' causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

2. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto e' annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

Art. 1440 Dolo incidente

1. Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto e' valido, benche' senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.

Sezione III. Dell'azione di annullamento

Art. 1441 Legittimazione

1. L'annullamento del contratto puo' essere domandato solo dalla parte nel cui interesse e' stabilito dalla legge.

2. L'incapacita' del condannato in istato di interdizione legale puo' essere fatta valere da chiunque vi ha interesse.

Art. 1442 Prescrizione

1. L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.

2. Quando l'annullabilita' dipende da vizio del consenso o da incapacita' legale, il termine decorre dal giorno in cui e' cessata la violenza, e' stato scoperto l'errore o il dolo, e' cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore eta'.

3. Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.

4. L'annullabilita' puo' essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se e' prescritta l'azione per farla valere.2

Art. 1443 Ripetizione contro il contraente incapace

1. Se il contratto e' annullato per incapacita' di uno dei contraenti, questi non e' tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui e' stata rivolta a suo vantaggio.

Art. 1444 Convalida

1. Il contratto annullabile puo' essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilita', e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.

2. Il contratto e' pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilita'.

3. La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non e' in condizione di concludere validamente il contratto.

Art. 1445 Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi

1. L'annullamento che non dipende da incapacita' legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.

Art. 1446 Annullabilita' nel contratto plurilaterale

1. Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'annullabilita' che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Capo XIII. Della rescissione del contratto

Art. 1447 Contratto concluso in stato di pericolo

1. Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessita', nota alla controparte, di salvare se' o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, puo' essere rescisso sulla domanda della parte che si e' obbligata.

2. Il giudice nel pronunciare la rescissione, puo', secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.

Art. 1448 Azione generale di rescissione per lesione

1. Se vi e' sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione e' dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata puo' domandare la rescissione del contratto.

2. L'azione non e' ammissibile se la lesione non eccede la meta' del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

3. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda e' proposta.

4. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.

5. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.

Art. 1449 Prescrizione

1. L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'art. 2947.

2. La rescindibilita' del contratto non puo' essere opposta in via di eccezione quando l'azione e' prescritta.

Art. 1450 Offerta di modificazione del contratto

1. Il contraente contro il quale e' domandata la rescissione puo' evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equita'.

Art. 1451 Inammissibilita' della convalida

1. Il contratto rescindibile non puo' essere convalidato.

Art. 1452 Effetti della rescissione rispetto ai terzi

1. La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.