Sez. 6, Sentenza n. 8727 del 19/04/2000 Ud. (dep. 02/08/2000) Rv. 220749 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE | Federazioni sportive e relativi comitati regionali - Qualificazione giuridica dell'attività svolta - Conseguenza.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE
Le Federazioni sportive nonché i relativi Comitati regionali sono di norma soggetti di diritto privato, legati al C.O.N.I. da un rapporto intersoggettivo esterno, nel senso che gli enti restano autonomi l'uno dall'altro e non vi è confluenza degli interessi e delle funzioni. La Federazione sportiva assume connotazione pubblicistica solo allorché agisce come organo del C.O.N.I., e il rapporto intersoggettivo lascia spazio a quello di compenetrazione organica, il che si verifica, a norma dell'art. 2 del d.P.R. n. 530 del 1974, solo in relazione "all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza". Non integra, pertanto, il reato peculato, ma quello di appropriazione indebita aggravata, a norma degli artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen., il fatto dell'amministratore di un Comitato regionale di una Federazione sportiva (nella specie, la Federazione Motociclistica Italiana) che si appropria del denaro versato dai tesserati, difettando una formale e specifica destinazione di tali fondi all'esercizio della pratica sportiva.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge 23/03/1981 num. 91 art. 14, DPR 02/08/1974 num. 530 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)